Superbonus 110%: per l’avvio dei lavori basta la Cila

Superbonus 110%: per l’avvio dei lavori basta la CILA

Il decreto Semplificazioni 2021 prevede una serie di novità relativamente al Superbonus 110%.

Basterà la Cila, Comunicazione di inizio lavori asseverata  di cui all’ art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia),. per l’avvio dei lavori. La Cila relativa al superbonus del 110 per cento per i lavori su edifici costruiti dopo il 1° settembre 1967 dovrà contenere gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento di legittimazione. Non sarà dunque più necessaria la doppia conformità, quindi l’attestazione di stato legittimo.

Restano in ogni caso fermi, se dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

Gli effetti pratici della semplificazione sono diversi ad iniziare dall’accelerazione dei tempi per la partenza dei cantieri, in particolare nei condomini. Con la Cila infatti i tecnici non dovranno più verificare la regolarità dei lavori effettuati dopo la realizzazione dell’immobile. Ciò permetterà di tagliare anche i costi per le pratiche edilizie.

L’eliminazione dello stato legittimo degli immobili non si traduce tuttavia in alcun tipo di condono per eventuali abusi. Viene infatti esplicitamente previsto che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Decade dall’agevolazione chi non la presenta, chi effettua interventi difformi rispetto a quanto indicato o chi dichiara informazioni non corrispondenti al vero.

In merito invece ai soggetti che potranno accedere al superbonus del 110 per cento, il decreto Semplificazioni prevede l’estensione dell’agevolazione alle caserme, alle case di cura, agli ospedali e agli ospizi.