Pensione e quota 102, come andarci nel 2022: requisiti

Nuova pensione quota 102, quali sono i requisiti? Introdotta dalla legge di Bilancio 2022, questa formula prevede delle caratteristiche anagrafiche più severe, rispetto a quota 100, mentre resta inalterato il requisito contributivo si legge su laleggepertutti.it. Si applicano poi le stesse finestre di attesa previste per il precedente trattamento pensionistico ed è ugualmente disposta l’incompatibilità tra la percezione della pensione e lo svolgimento dell’attività lavorativa. La manovra 2022 va direttamente a modificare il decreto istitutivo di quota 100 e non introduce una nuova disciplina.

Quali sono i requisiti per la pensione quota 102?

La pensione quota 102 richiede, per l’accesso, un’età minima di 64 anni ed una contribuzione minima pari a 38 anni, requisiti da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2022. In buona sostanza, anche se il lavoratore raggiunge la quota 102, come somma di età e contributi, non può pensionarsi se non ha almeno compiuto 64 anni e non possiede almeno 38 anni di contributi entro la fine del 2022.

Bisogna fare attenzione agli anni di contributi richiesti per il diritto alla pensione quota 102: 38 anni possono non essere sufficienti, se non è contemporaneamente rispettato il requisito di 35 anni di contributi al netto dei periodi di disoccupazione, o di malattia o infortunio non integrati dal datore di lavoro. In ogni caso, il requisito contributivo può essere raggiunto in regime di cumulo, cioè sommando i versamenti accreditati in casse diverse, con esclusione della contribuzione accreditata presso le gestioni di previdenza dei liberi professionisti.

Quota 102 in regime di cumulo
Il requisito contributivo richiesto per la pensione quota 102 può essere perfezionato anche se l’interessato non raggiunge 38 anni di accrediti presso un’unica gestione previdenziale: su domanda del lavoratore, il requisito può essere ottenuto anche attraverso il cumulo, sommando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps.

Quali contributi è possibile cumulare?
La legge consente di sommare gratuitamente, ai fini del diritto alla quota 102, la contribuzione accreditata presso le seguenti casse:

Assicurazione generale obbligatoria Inps;

forme esclusive e sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria;

Gestione separata.

Sono escluse le casse professionali, sia private che privatizzate.

Come si sommano i contributi?
Ai fini del diritto alla quota 102, i periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta. Se ci sono periodi coincidenti, i contributi vanno contati una volta soltanto: vanno neutralizzati quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi. Ai fini della misura, cioè dell’importo della pensione, i versamenti devono essere invece valorizzati tutti e per intero.

Finestre per la quota 102
La decorrenza della pensione quota 102 è spostata in avanti per via dell’applicazione delle finestre di attesa. In particolare:

i lavoratori del settore privato conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;

i dipendenti pubblici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi; devono poi presentare la domanda di collocamento a riposo, all’amministrazione di appartenenza, con un preavviso di 6 mesi;

per i dipendenti del comparto scuola e Afam si applica la finestra unica annuale di uscita.

Calcolo della pensione quota 102
La pensione quota 102 è calcolata come la generalità dei trattamenti pensionistici Inps, senza penalizzazioni e senza il ricalcolo integralmente contributivo. Il calcolo della pensione risulta dunque:

retributivo sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo, per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;

retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;

integralmente contributivo per chi non possiede contributi al 31 dicembre 1995.

Per la determinazione del sistema di calcolo in regime di cumulo, l’accertamento degli anni di accrediti al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato considerando l’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni interessate dall’operazione. Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensionamento.

Pensione quota 102 e lavoro
Sino al compimento dell’età minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria (pari a 67 anni sino al 31 dicembre 2024), la pensione quota 102 non è cumulabile con la percezione di redditi di lavoro, sia subordinato che autonomo, ad eccezione dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, nei limiti di 5mila euro annui. Sono da considerare redditi da lavoro autonomo le entrate ricollegabili ad un’attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali. I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute fiscali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps.

La pensione Quota 102 non è altresì cumulabile con la percezione di reddito agrario.

A titolo esemplificativo, sono redditi rilevanti ai fini dell’incumulabilità con la pensione quota 102:

compensi percepiti per l’esercizio di arti e professioni;

redditi di impresa connessi ad attività di lavoro;

le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l’apporto sia costituito- anche in parte- dalla prestazione di lavoro; se non viene svolta attività lavorativa, l’interessato può rendere una dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza svolgere attività lavorativa; in questo caso, il reddito conseguito è considerato dall’Inps come reddito da capitale, pertanto cumulabile con la prestazione pensionistica;

diritti d’autore;

brevetti.

Redditi cumulabili con la quota 102

Sono invece redditi ininfluenti ai fini dell’incumulabilità con la pensione quota 102:

le indennità per cariche pubbliche elettive;

i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro;

le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione senza apporto di lavoro;

i compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale;

le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;

le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle proprie funzioni o per l’esercizio della funzione di giudice tributario;

l’indennità sostitutiva del preavviso;

i redditi derivanti da attività socialmente utili svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani;

le indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale;

i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto;

le spese di alloggio;

le spese di vitto che non concorrono a formare il reddito fiscalmente imponibile;

l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

(Adnkronos)