MANTOVA – Visto il perdurare di superamento dei limiti delle polveri sottili e di condizioni meteoclimatiche che non indicano, nell’immediato, condizioni favorevoli alla diluizione degli inquinanti, il sito Infoaria (https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/stato-attivazione ) informa che a partire da venerdì 24 febbraio a Mantova si applicano le misure di 2° livello.
Si ricorda che se il limite giornaliero di Pm10 di 50 microgrammi/m3 viene superato per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da Arpa Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, oltre alle limitazioni e ai divieti indicati ai precedenti punti 1 a) e da 1 c) a 1 h), entrano in vigore le misure temporanee definite di 2° livello da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì).
Queste misure prevedono:
a) l’estensione del divieto di circolazione, in ambito urbano, il sabato e i festivi, oltre ai giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per tutti i veicoli Diesel Euro 0-1-2-3-4 (anche con FAP) (vedi Allegato n. 3 – Infografica di Regione Lombardia – Limitazioni Temporanee di II° livello ).
Sono mantenute le deroghe ed esclusioni previste per le Misure Strutturali Permanenti, di cui all’allegato 4 della DGR n. X/3606 del 28.09.2020.
Il divieto di circolazione si applica nell’area del centro abitato di Mantova delimitata perimetralmente dalle strade di seguito elencate: strada Circonvallazione Sud (SP 29) – strada Lago Paiolo – via Nenni – via Bellonci – via Donati – via Parma (SP ex SS 62 della Cisa) – via Brennero (SP 28) – via Sartori (SP 30) – via Ostiglia (SP ex SS 482 Alto Polesana) – viale della Favorita (SP ex SS 236 Goitese) – via Verona – via dei Mulini – via Pitentino – piazza Don Leoni – viale Nuvolari – via Cremona.
In attuazione della DGR VIII/7635 dell’11/07/2008, il divieto di circolazione non si applica ai tratti di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1 ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona A di cui alla DGR IX/2605 del 30/11/2011. Il divieto non si applica, altresì, in viale di Poggio Reale.
(b) il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.
Si ricorda anche la validità delle altre misure in vigore:
- a) il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- b) l’introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- c) il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- d) il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.