MANTOVA – Confermata dal Consiglio di Stato la sentenza del Tar Brescia del 2023 che aveva respinto il ricorso di Ies contro il provvedimento del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Ecologica) di richiesta di implementazione dell’analisi di rischio e contro la diffida del 18 marzo 2021 dello stesso Ministero che ha imposto a Ies di dar seguito alle prescrizioni impartite con la Conferenza di Servizi decisoria del 25 luglio 2013, riferite al rafforzamento delle misure di MISE e di recupero del surnatante in area Belleli, nonché di porre in essere ogni attività utile ad arrestare la trasmigrazione della contaminazione all’esterno del sito di proprietà.
Il Consiglio di Stato ha respinto tutti i motivi di impugnazione stabilendo che:
- è infondata la pretesa di Ies di aver ottemperato alle misure imposte dal Ministero con la CdS del 25/7/23013 riferite al posizionamento di altri tre piezometri disposti a triangolo a una distanza di cinque m dai punti soggetti a recupero, nonché installazione di una barriera idraulica, mediante il posizionamento di otto piezometri di monitoraggio, in quanto “ e prescrizioni imposte dal Ministero con il provvedimento impugnato non possono essere ottemperate “per equivalente” mediante un progetto alternativo che non rispetta le originarie prescrizioni, sia perché non è provata l’efficacia di tali misure alternative e sia perché si tratta di una questione rientrante nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione che, in quanto tale, non è sindacabile in sede giurisdizionale in assenza di profili di irragionevolezza, nella specie non sussistenti”
- non sussiste alcuna violazione delle regole partecipative, in quanto “deve escludersi la necessità di una comunicazione di avvio del procedimento in relazione ai provvedimenti impugnati, stante il loro carattere consequenziale rispetto all’ordinanza provinciale n. 21/58 del 15 ottobre 2012, già ritenuta legittima con sentenza passata in giudicato (Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2022, n. 4587)
- è infondata la pretesa impossibilità di attuare la prescrizione che impone l’implementazione dell’analisi di rischio che non potrebbe avere ad oggetto il surnatante, in quanto se da un lato è vero che “l’analisi di rischio non può essere applicata al surnatante (che deve essere oggetto di interventi ad hoc)”, dall’altro lato è anche vero che tale analisi di rischio è stata richiesta in relazione “alla contaminazione delle matrici ambientali derivante dalla presenza del prodotto libero” (prot. n. 25281 del 10 marzo 2021), ossia all’inquinamento conseguente alla presenza del surnatante, pacificamente attribuito alla responsabilità della società”