Autobrennero, la Corte Europea boccia il diritto di prelazione: a rischio 180milioni per Mantova

Cambia il quadro delle concessioni pubbliche in Italia e il riverbero arriva fino al Mantovano. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha bocciato in modo netto il diritto di prelazione nelle gare per le concessioni, stabilendo che altera la concorrenza e viola i principi di parità di trattamento e non discriminazione. Una sentenza destinata ad avere effetti immediati anche sul bando per l’Autostrada del Brennero (A22), uno dei dossier più delicati aperti tra Roma e Bruxelles. Con la decisione pronunciata il 5 febbraio 2026, la Corte ha chiarito che non è compatibile con il diritto dell’Unione consentire al promotore di un progetto di modificare la propria offerta per eguagliare quella migliore presentata da un concorrente. Il meccanismo della prelazione, previsto dalla normativa italiana sul project financing, viola la Direttiva 2014/23/UE e l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea perché introduce un vantaggio selettivo ingiustificato e compromette la concorrenza effettiva.

IL CASO A22 E IL BRACCIO DI FERRO CON BRUXELLES 

Il principio affermato è lineare: le offerte devono essere valutate esclusivamente sulla base delle condizioni presentate entro i termini di gara, senza possibilità di “riallineamenti” successivi. Qualunque deroga a questo schema – sottolineano i giudici – mina la trasparenza delle procedure e scoraggia la partecipazione degli operatori, in particolare quelli provenienti da altri Stati membri. La pronuncia nasce dal contenzioso tra Urban Vision e il Comune di Milano, ma il suo impatto va ben oltre il caso specifico. Il nodo più evidente riguarda proprio la gara per la concessione dell’A22, dove la previsione di un diritto di prelazione a favore del concessionario uscente è stata a lungo uno degli elementi più contestati. Già nel maggio 2025 la Direzione generale Grow della Commissione europea aveva espresso forti dubbi sulla compatibilità di quella clausola con i principi comunitari; a ottobre erano poi arrivate le riserve formali di Bruxelles con una lettera di messa in mora al Governo italiano.
Nonostante ciò, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva inizialmente sospeso il procedimento in attesa della decisione della Corte europea, salvo poi riavviarlo riconoscendo la prelazione al concessionario uscente, Autobrennero Spa, titolare di una concessione scaduta da oltre dieci anni e originariamente assegnata senza gara. Ora la sentenza rimette il dossier nelle mani del Mit e rende chiaro che l’articolo 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016 – che riconosceva il diritto di prelazione al promotore – non può più essere applicato perché incompatibile con il diritto dell’Unione. Secondo la Corte, quel meccanismo produce anche un effetto dissuasivo sulla concorrenza: perché investire tempo e risorse per presentare un’offerta innovativa se il promotore può comunque “pareggiarla” e vincere? Il risultato è una riduzione dei partecipanti e, di conseguenza, una minore qualità delle proposte per la pubblica amministrazione. Le conseguenze sono potenzialmente immediate: ripristino della concorrenza effettiva, certezza del risultato per il miglior offerente, maggiore apertura agli operatori esteri e limiti più stringenti alla discrezionalità delle amministrazioni. Le future gare dovranno essere costruite come competizioni reali, senza vincitori designati in partenza.

PER IL MANTOVANO A RISCHIO 180 MILIONI DI EURO

Per il territorio mantovano la posta in gioco è altissima. Al rinnovo della concessione A22 sono collegati anche importanti investimenti infrastrutturali nella provincia virgiliana: complessivamente 180 milioni di euro che il Comune di Mantova confidava di incassare, di cui 110 milioni destinati al completamento dell’Asse Sud, 50 milioni allo sviluppo del porto di Valdaro e 20 milioni agli altri Comuni affacciati sul tracciato autostradale.