Covid, l’inquinamento scende ma il meteo continua a contare

Saranno decisi oggi i confini delle tre aree individuate dal nuovo dpcm ma è praticamente certo che Mantova, come il resto della Lombardia, sarà inserita nelle “zone rosse” tra le aree quindi del cosiddetto “livello 4 – rischio alto”. Nella provincia virgiliana dunque, a fianco dei provvedimenti anti-Covid di carattere nazionale si applicano alcune restrizioni aggiuntive. Il nuovo dpcm avrà valore dal 5 novembre al 3 dicembre. I divieti aggiuntivi validi nelle zone rosse così come quelli delle zone arancioni hanno validità di 15 giorni, salvo rinnovi. Ecco le prescrizioni per le “zone rosse” Divieto di ingresso e spostamento “È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati. Si potrà entrare e uscire e muoversi solo per “comprovate esigenze” quindi per ragioni di lavoro, di salute e di urgenza sempre giustificati con il modulo dell’autocertificazione. È sempre “consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Negozi e locali Sono chiusi i negozi ad eccezione di alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, lavanderie, pompe funebri e tutti i beni di prima necessità. Chiusi bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie tranne le consegne a domicilio, nonché fino alle 22,00 la ristorazione con asporto. Parrucchieri e barbieri aperti I parrucchieri e i barbieri resteranno aperti anche nelle aree rosse. La scuola Didattica esclusivamente a distanza ad eccezione delle scuole elementari e del primo anno delle scuole medie. Aperte anche nidi, micronidi e scuole materne. Rimane “la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori. Sport e attività motoria Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto. Sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È “consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro e attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale”. Ecco comunque il testo integrale dell’articolo 3 del dpcm relativo alle cosiddette “zone rosse” Art. 3 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione. 2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4. 3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto. 4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; d) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale; f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24; i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. 5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

MILANO – Sono stati pubblicati oggi i risultati di un’indagine svolta da Regione Lombardia e da Arpa Lombardia sulla variazione dei fattori di pressione e sull’andamento dati di qualita’ dell’aria generato dalle misure di restrizione introdotte per contrastare la diffusione del virus. Pur tenendo conto del limite rappresentato da dati raccolti tra fine inverno e l’inizio primavera, periodo dell’anno generalmente meno critico per l’inquinamento atmosferico, e da una variazione dei fattori di pressione graduale e progressiva a causa delle azioni di contenimento via via piu’ restrittive – ha individuato due periodi distinti: il primo, compreso tra il 23 febbraio e l’8 marzo 2020, caratterizzato dalle prime misure su aree piu’ limitate e il secondo, a partire dal 9 marzo, caratterizzato da misure piu’ incisive estese a tutto il territorio nazionale. I dati disponibili sono stati analizzati fino alla data del 29 marzo 2020.

RIDUZIONE DEI FATTORI DI PRESSIONE – L’analisi e’ partita dalla stima della riduzione dei fattori di pressione nei principali settori, quali traffico veicolare, consumi energetici, riscaldamento e attivita’ agricole/zootecniche, dovuta alle misure messe in atto dal Governo e dalle ordinanze regionali per far fronte all’emergenza Coronavirus. Riguardo al settore riscaldamento, si osserva che, nel primo trimestre del 2020, le temperature medie giornaliere sono state generalmente superiori alle medie del periodo (su base ventennale). Per le attivita’ agricole, non limitate dalle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria nemmeno, a partire dal 24 febbraio, rispetto allo spandimento dei liquami zootecnici, si sono stimate emissioni in linea con quelle tipiche del periodo.

QUALITA’ DELL’ARIA – Relativamente alla qualita’ dell’aria, per il biossido di azoto (NO2) e ancora piu’ per il monossido di azoto (NO) e per il Benzene le concentrazioni rilevate si sono sensibilmente ridotte e, in alcune stazioni, risultano perfino inferiori ai valori piu’ bassi registrati in ciascun giorno di calendario nel periodo di osservazione nei dieci anni precedenti. In questo caso e’ quindi piu’ evidente l’effetto della riduzione delle emissioni connessa alla riduzione dei flussi di traffico, che in ambito urbano e’ certamente la prima fonte di ossidi di azoto. Riguardo ai valori di PM10 e PM2.5, i dati indicano in maniera evidente la stagionalita’ di questi inquinanti, che registrano tipicamente i valori piu’ elevati nei mesi piu’ freddi dell’anno. L’analisi dei dati del mese di marzo 2020, pur collocandosi nella fascia bassa della variabilita’ del periodo, evidenzia un alternarsi di giornate con concentrazioni piu’ alte e altre con valori inferiori. Alcuni episodi, come quello del 25 febbraio, con un valore di PM10 pari a 82 µg/m³ registrato a Codogno, gia’ in piena “zona rossa”, hanno evidenziano l’importanza del fenomeno di trasporto del particolato e il fatto che le concentrazioni non sono solo influenzate dalle emissioni di prossimita’, ma da tutte quelle del bacino di riferimento.
Cosi’ come, invece, quando dal 18 al 20 marzo si e’ registrato un incremento significativo di polveri sottili in gran parte della regione, nonostante la riduzione dei flussi di traffico e di parte delle attivita’ industriali, e’ risultato chiaro il contributo della componente secondaria e della situazione meteorologica piu’ favorevole all’accumulo. Infine, anche l’episodio del 28 e 29 marzo – quando a causa del trasporto di particolato di origine desertica dalle regioni asiatiche (come confermato dal modello globale ‘Copernicus Atmosphere Monitoring Service’), le concentrazioni di PM10 sono risultate molto elevate a fronte di un aumento inferiore delle concentrazioni di PM2.5 – mostra in modo chiaro la complessita’ dei fenomeni correlati alla formazione, al trasporto e all’accumulo di particolato atmosferico.

LE CONCLUSIONI – Lo studio ha evidenziato che il trend di generale riduzione delle concentrazioni degli inquinanti che si sta osservando in questo periodo deve essere attribuito, in proporzioni non quantificabili in modo preciso e comunque dipendenti dalle singole giornate e dal singolo inquinante, all’insieme di 3 fattori: riduzione delle emissioni (in particolare dal settore trasporti), variazione delle condizioni meteorologiche (comunemente meno favorevoli all’accumulo in questo periodo dell’anno) e condizioni ambientali che influiscono sulle reazioni chimico-fisiche in cui sono coinvolti gli inquinanti.

Dall’analisi dei dati di qualita’ dell’aria risulta che le misure messe in atto per fronteggiare l’emergenza hanno certamente determinato una riduzione delle emissioni derivanti in particolare dal traffico veicolare, che sono piu’ evidenti analizzando le concentrazioni degli inquinanti legati direttamente al traffico – NO, benzene e in parte NO2.

Nel bacino padano, la riduzione rilevata per il particolato e’ influenzata in modo significativo dalla presenza della componente secondaria. Infatti, si e’ osservato che le drastiche riduzioni di alcune sorgenti non sempre hanno impedito il superamento dei limiti, pur contribuendo a ridurne l’entita’. Cio’ evidenzia in modo chiaro la complessita’ dei fenomeni correlati alla formazione, trasporto e all’accumulo di particolato atmosferico e la conseguente difficolta’ di ridurre in modo drastico i valori presenti in atmosfera in situazioni ordinarie.

Regione Lombardia, anche grazie all’aiuto di Move-In ha avuto i dati elaborati in forma aggregata e anonima, in tempo reale per conoscere la situazione della mobilita’: “A seguito dell’adozione del DPCM dell’8 marzo 2020, che ha introdotto misure di limitazione degli spostamenti – ha sottolineato l’assessore regionale all’ambiente Raffaele Cattaneo – si osserva una progressiva e significativa riduzione delle percorrenze di tutti i veicoli. In particolare, nei giorni feriali della settimana 23-29 marzo, si stima una riduzione di circa il 75%. Durante il fine settimana le percorrenze subiscono riduzioni ancora maggiori, arrivando fino a circa il 90% nella giornata di domenica

 

AGGIUNGI UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here