Dal 3 marzo in arancione rafforzato 18 comuni mantovani: scuole chiuse tranne i nidi

Il Covid-19 corre sempre più veloce e 18 comuni mantovani finiscono in zona “arancione rafforzata”. Sulla base delle raccomandazioni della Commissione indicatori COVID 19 di Regione Lombardia e sentito il Ministero della Salute, il presidente della Regione ha firmato tre ordinanze con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al COVID su diverse aree del territorio lombardo.

Le misure entreranno in vigore mercoledì 3 marzo con scadenza dopo una settimana, mercoledì 10 marzo compreso – si legge nelle ordinanze – Fatta eccezione per i comuni che da fascia rossa passano ad arancione rafforzato (Mede, Viggiù e Bollate) che avranno effetto a partire dal 4 e fino a giovedì 11 marzo compreso.

In particolare, si stabilisce la fascia arancione rafforzata per tutti i comuni della provincia di Como.
Il provvedimento vale inoltre per i seguenti comuni della provincia di Mantova: Viadana, Pomponesco, Gazzuolo, Commessaggio, Dosolo, Suzzara, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Benedetto Po, Asola, Castelgoffredo, Casaloldo, Medole, Casalmoro, Castiglione delle Stiviere. In provincia di Cremona, fascia arancione rafforzata per: Il capoluogo Cremona, Spinadesco, Castelverde, Pozzaglio ed Uniti, Corte dei Frati, Corte de’ Cortesi con Cignone, Spineda, Bordolano e Olmeneta.

Anche nel territorio della provincia di Pavia viene disposta la fascia arancione rafforzata per: Casorate Primo, Trovo, Trivolzio, Rognano, Giussago, Zeccone, Siziano, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Zerbolò, Vidigulfo.

Inoltre, in provincia di Milano, l’ordinanza riguarda Motta Visconti, Besate, Binasco, Truccazzano, Melzo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Vignate, Rodano, Casarile.

Per tutti questi comuni viene stabilita la didattica a distanza per le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie ad esclusione degli asili nido.

Vengono, poi, prorogate per un’altra settimana le misure già adottate per tutti i comuni della provincia di Brescia, sempre con esclusione degli asili nido.

Così come sono confermate per un’altra settimana anche per i comuni bergamaschi di Sarnico, Gandosso, Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Villongo, Castelli di Calepio, Credaro e per il comune di Soncino in provincia di Cremona.

I comuni di Mede (Pv), Bollate (Mi) e Viggiù (Va), finora in fascia rossa, passano in fascia arancione rafforzata, in considerazione del miglioramento della situazione epidemiologica.

ECCO LE REGOLE PER LE ZONE ARANCIONI RAFFORZATE:

Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo un’autodichiarazione. All’interno del proprio comune è consentito spostarsi tra le ore 5 e le ore 22, senza dover motivare lo spostamento.

Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi però gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

In base a quanto previsto dall’Ordinanza regionale n. 705, non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (le cosiddette “seconde case”), anche se ubicate in territori diversi da quelli elencati nell’Ordinanza.

Inoltre, chi non risiede nei Comuni sopra elencati, non può recarsi presso la propria “seconda casa” ubicata all’interno dei territori elencati nell’Ordinanza.

ISTRUZIONE

All’interno di questi comuni, è prevista la sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole dell’infanzia, elementari, scuole medie, superiori, istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), Istituti tecnici superiori (ITS) e percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

Ai bambini e studenti che hanno residenza o domicilio in uno dei territori elencati nell’Ordinanza, ma frequentano scuole o servizi aventi sede in comuni diversi, è fortemente raccomandata la didattica a distanza.

Le attività di laboratorio sono sospese nelle scuole di ogni ordine e grado.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Sono inoltre previste altre deroghe specifiche: per approfondire consulta le FAQ.

È sospesa la frequenza in presenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Resta fermo, in ogni caso, il proseguimento di tali attività a distanza.

Agli studenti che hanno residenza o domicilio in uno dei territori elencati nell’Ordinanza ma frequentano università aventi sede in comuni diversi, è fortemente raccomandata la didattica a distanza.

BAR, RISTORANTI, DELIVERY E ASPORTO

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar e per enoteche e altre attività commerciali al dettaglio di vendita di sole bevande (codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle ore 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

ATTIVITÀ CULTURALI

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento.

È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

LAVORO AGILE

Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del DPCM del 14 gennaio 2021 alle pubbliche amministrazioni aventi sede in questi territori e ai dipendenti di pubbliche amministrazioni aventi sedi ed uffici in altri comuni della Lombardia che sono residenti o domiciliati nei territori elencati nell’Ordinanza n. 705.