ROMA – Il governo chiude “ogni attività non strettamente necessaria in tutta l’Italia” per contenere il contagio da Coronavirus in Italia. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, datato 22 marzo, fissa il nuovo giro di vite, valido fino al 3 aprile, ed elenca anche quelle aziende che possono restare aperte.
Nel frattempo il ministero della Salute e il ministero dell’Interno oggi hanno firmato una nuova ordinanza per evitare la fuga di persone verso Sud dopo l’ulteriore stop al lavoro. Prevede il divieto si spostamento dal comune in cui ci si trova (con qualsiasi mezzo), salvo che per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza oppure per motivi di salute”. Già respinti a Milano viaggiatori in partenza per Salerno e Napoli.
ECCO COSA PREVEDE IL DECRETO FIRMATO OGGI
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1.Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo l, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza; g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
sono consentite le attività dell ‘industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Art. 2.
(Disposizioni finali)
- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri I l marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
- Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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LA NUOVA STRETTA DEL GOVERNO Da domani fino al prossimo 3 aprile, è stata quindi sancita la sospensione di tutte le attività produttive non essenziali. Con il nuovo Dpcm vengono quindi chiuse tutte le fabbriche, sull’intero territorio nazionale, che non sono considerate strategiche per il Paese. Rimangono in funzione quelle alimentari e il settore dell’igiene personale e della sanità: un’altra serie di attività restano aperte, in quanto considerate attività economiche essenziali.
Tra queste troviamo le fabbriche che producono materiali plastici, l’industria della carta e del cartone, il settore dell’acqua e dell’energia elettrica, le attività per la distribuzione del gas e quelle connesse alla meccanica e agli autoveicoli, i trasporti, i servizi di pulizia e di vigilanza. In Lombardia è anche stato “disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza”.Supermercati
- Rimangono aperti in tutta italia “ipermercati, supermercati, discount alimentari, i minimercati e gli altri esercizi non specializzati di alimentari”.
Il presidente Conte ieri ha chiesto ancora una volta ai cittadini di non precipitarsi nei supermercati per fare scorte alimentari, in quanto queste non verranno a mancare nelle settimane a venire, ma anche perché sarebbe un comportamento irresponsabile che potrebbe aumentare i contagi.
Nelle varie Regioni, le autorità si stanno già attrezzando per limitare però gli accessi ai supermercati, in quanto nei giorni scorsi questi erano stati presi d’assalto dalle persone e per cui diveniva spesso impossibile garantire le distanze di sicurezza di un metro tra un cliente e l’altro.Farmacie, banche e posteRimangono “consentite le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità”: le farmacie restano aperte su tutto il territorio nazionale, così come continuano le attività di trasporto, produzione e commercializzazione di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medici chirurgici. Rimangono aperte anche la banche e gli uffici postali. In alcune Regioni, come Piemonte e Lombardia, si è disposta la sospensione delle attività degli Uffici Pubblici, così come degli studi professionali, ad eccezione delle attività “relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza”.
Restano aperte le edicole e i negozi di tabacchi, anche se deve sempre essere garantita la distanza di sicurezza e spesso è concesso l’accesso all’attività commerciale a un cliente per volta (“salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone”).
Infine, è stato sospeso con effetto immediato il “gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines” situati all’interno degli esercizi di rivendita, il Superenalotto, Superstar, Sivincetutto Superenalotto, Lotto tradizionale e Eurojackpot”. Stop anche alle scommesse online.La lista delle attività che rimangono aperte
Codice ATECO – Attività
01 – Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03 – Pesca e acquacoltura
05 – Estrazione di carbone
06 – Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 – Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 – Industrie alimentari
11 – Industria delle bevande
13.96.20 – Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 – Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95 – Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 – Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20 – Fabbricazione di imballaggi in legno
17- Fabbricazione di carta
18 – Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 – Fabbricazione di prodotti chimici
21 – Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1 – Fabbricazione di articoli in gomma
22.2 – Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23 – Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24 – Metallurgia
25 – Fabbricazione di prodotti in metallo
26 – Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, di
misurazione e orologi
27 – Fabbricazione di apparecchiature elettriche di apparecchiature per uso domestico non elettriche
28.3 – Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93 – Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse
parti e accessori)
28.94.30 – Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00 – Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 – Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti
e accessori)
28.99.10 – Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20 – Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
32.50 – Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 – Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 – Fabbricazione di casse funebri
33 – Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature
35 – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 – Gestione delle reti fognarie
38 – Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 – Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 – Ingegneria civile
43.2 – Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione
45.2 – Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 – Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 – Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 – Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 – Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.43 – Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, cinematografia e ottica
46.46 – Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.47.3 – Commercio all’ingrosso di articoli per l’illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
46.49.2 – Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.49.10 – Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.5 – Commercio all’ingrosso di apparecchiature ICT
46.61 – Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e
utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19 – Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.20 – Commercio all’ingrosso di materiale elettrico per impianti ad uso industriale
46.69.91 – Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 – Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.69.99 – Commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l’industria, il commercio e la navigazione n.c.a
46.71 – Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili
per il riscaldamento
46.73.10 – Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
49 – Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 – Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51 – Trasporto aereo
52 – Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 – Servizi postali e attività di corriere
55.1 -Alberghi e strutture simili
Da 58 a 63 – Servizi di informazione e comunicazione
Da 64 a 66 – Attività finanziarie e assicurative
69 – Attività legali e contabili
70 – Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 – Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 – Ricerca scientifica e sviluppo
74 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75 – Servizi veterinari
77.11 – Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.12 – Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
77.31.00 – Noleggio di macchine e attrezzature agricole
77.34.00 – Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.35.00 – Noleggio di mezzi di trasporto aereo
77.39.10 – Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.91 – Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
77.39.92 – Noleggio di container per diverse modalità di trasporto
77.39.93 – Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera
80.1 – Servizi di vigilanza privata
80.2 – Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 – Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00 – Attività dei call center
82.92 – Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 – Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84 – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 – Istruzione
86 – Assistenza sanitaria
87 – Servizi di assistenza sociale residenziale
88 – Assistenza sociale non residenziale
94 – Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 – Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 – Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 – Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 – Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico