MANTOVA – Il Tar respinge ricorso di Edison contro l’ordinanza della Provincia che la individuava come responsabile dell’inquinamento dell’Area Valletta che digrada verso il lago.
Depositata oggi la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso proposto da Edison contro l’ordinanza della Provincia e la successiva convalida con cui l’ente individuava la ricorrente come responsabile dell’inquinamento nell’area Valletta del Sin di Mantova.
Il Tar ha ritenuto ammissibili i motivi reiterati nel ricorso sui quali già si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza riferita a precedenti ordinanze, in quanto l’intangibilità del giudicato non si estende ai nuovi provvedimenti, riferiti ad aree diverse da quelle considerate.
I motivi – riferiti alla pretesa incompetenza della Provincia, alla violazione del principio di irretroattività della legge, alla pretesa onnicomprensività della transazione conclusa con il Ministero nel 2005, alla successione di Eni nella proprietà e in tutti i relativi obblighi, alla insufficienza del superamento delle CSC per qualificare il sito come inquinato – sono stati giudicati infondati con ampia motivazione, che riprende e sviluppa le motivazioni contenute nel precedente del Consiglio di Stato
Per quanto riguarda l’istruttoria procedimentale, il Collegio, ribadito il principio consolidato in giurisprudenza per il quale ai fini dell’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell’area e inquinamento della stessa, occorre utilizzare il canone civilistico del “più probabile che non”, ha sottolineato che “l’individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici. Ne consegue che, qualora l’Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l’ascrivibilità dell’inquinamento a un soggetto, spetta a quest’ultimo l’onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un’incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell’inquinamento.
Ciò premesso, in accoglimento delle difese esposte, il Tar ha riscontrato che il provvedimento si basa su molteplici elementi, specificamente elencati nella sentenza, con un rilievo speciale alle relazioni del prof. Bacci e alla consulenza Mara e Carrara. Riguardo alle contestazioni mosse a tali ultimi contributi, il collegio spiega che “con riferimento a questi studi, il Collegio conclude che, siccome le relazioni del dott. Monti, del prof. Focardi e dell’ing. Nano prodotte dalla ricorrente mirano essenzialmente a confutare le relazioni del prof. Bacci e dei periti del Pubblico Ministero (Marra – Carrara), e siccome esse rappresentano solo alcuni dei plurimi elementi che, complessivamente considerati, hanno indotto l’amministrazione procedente a ritenere responsabile la ricorrente dell’inquinamento dell’area di cui si discorre, la regola del “più probabile che non”, anche considerati tutti gli elementi prima elencati, continua a trovare qui applicazione a carico della ricorrente”.
Respinti anche i motivi svolti contro il provvedimento di convalida adottato dalla Provincia all’esito del supplemento istruttorio avviato per esaminare le relazioni tecniche prodotte da Edison nel procedimento ed erroneamente pretermesse.
Sul punto il Tar ha ricordato che “nel perseguire l’interesse pubblico, l’Amministrazione può avvalersi del potere di autotutela in funzione conservativa del provvedimento il cui fondamento va ricercato nel principio di conservazione dei valori giuridici”.
Nel merito, il Tar ha ritenuto infondate le critiche sulla insufficienza della motivazione, rilevando che ” la formulazione utilizzata dall’amministrazione procedente descrive, in modo sintetico, il fatto, secondo cui le relazioni prodotte dalla ricorrente mirano essenzialmente a confutare le relazioni del prof. Bacci e dei periti del Pubblico Ministero (Marra e Carrara) che, però, come visto, rappresentano solo alcuni dei plurimi elementi che, complessivamente considerati, hanno indotto l’amministrazione procedente a ritenere la ricorrente responsabile della contaminazione”.
Respinta anche la pretesa di Edison di non essere tenuta a provvedere all’adozione delle misure di prevenzione (MIPRE), imposte dal Ministero in seguito all’ordinanza provinciale, perchè spettanti al proprietario. A riguardo, il collegio ha replicato che “qualora, come nel caso di specie, il responsabile sia stato individuato, l’amministrazione procedente è legittimata ad imporgli anche l’adozione di tutte le misure di prevenzione ritenute necessarie per la salvaguardia dell’ambiente”.
Respinte infine tutte le censure riferite alla pretesa violazione del contraddittorio procedimentale, avendo il Tar accertato che “l’Amministrazione ha assicurato alla ricorrente un’ampia partecipazione procedimentale comunicandole l’avvio del procedimento volto all’individuazione del responsabile della contaminazione, e dopo averlo concluso, ha riaperto l’istruttoria, proprio per analizzare la documentazione presentata dalla ricorrente ed erroneamente pretermessa; senza contare che, i provvedimenti impugnati (ordinanze PD 954/20 e 453/21) non impongono alla ricorrente l’esecuzione di uno specifico progetto di bonifica, né, del resto, potrebbero farlo, ma si limitano ad ordinargli di presentare, sulla base dei dati in suo possesso e di quelli emersi nel corso dell’istruttoria, «una proposta progettuale che costituirà la base condivisa per la elaborazione di un progetto».”