MANTOVA – Via libera dal Consiglio provinciale al riconoscimento del debito fuori bilancio in merito alla sentenza con cui la Corte d’Appello di Brescia ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno per la riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 15 ottobre 2020, che aveva riconosciuto il diritto della Provincia al risarcimento del maggior danno per il mancato pagamento da parte del Ministero di canoni adeguati per la locazione dell’immobile di via Chiassi destinato a Comando provinciale dei Carabinieri di Mantova.
La sentenza della Corte d’Appello ha quindi condannato la Provincia al pagamento dei due gradi di giudizio, nella misura rispettivamente di 17.151,10 euro e 20.272,20 euro.
Il contenzioso verteva sulla richiesta di risarcimento del danno formulata dall’ente per il mancato pagamento di un canone di locazione adeguato da parte del Ministero, dalla scadenza del contratto in data 31 marzo 2015.
Successivamente alla scadenza del contratto, il Ministero ha infatti continuato a pagare il vecchio canone scaduto, pari a 83.407,79 euro anziché quello aggiornato congruito dall’Agenzia del Demanio nel 2015, pari a 211.225 euro annui.
In primo grado, la richiesta di danno della Provincia era stata accolta e il Ministero era stato condannato a pagare a favore della Provincia la somma di 631.464,83 euro oltre a 47.124,20 euro per il danno dalla sentenza al 31 marzo 21 ed Euro 211.225,00 annui dall’1 aprile 21 all’effettiva liberazione dell’immobile, con interessi e rivalutazione monetaria sulle somme indicate prima.
Il Ministero ha quindi proposto appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Brescia e la Corte d’Appello di Brescia ha accolto l’appello sul presupposto che difetterebbe la prova del maggior danno subito dalla Provincia, che non avrebbe prodotto documentazione relativa alla gara di appalto in cui l’immobile era stato posto come parte del corrispettivo dell’appalto medesimo.
Omettendo totalmente di pronunciarsi sulle ampie argomentazioni difensive esposte dalla Provincia per provare il maggior danno subito, la Corte d’Appello si è limitata ad affermare la mancanza di prova in merito alla circostanza che l’immobile era stato posto come corrispettivo di un appalto, circostanza questa che, peraltro, non era stata allegata dalla Provincia a fondamento della prova del danno.
Per questo la Provincia valuta il ricorso in Cassazione
In merito al contenzioso promosso d Sicam srl e dal C. G. con due distinti ricorsi in opposizione ad altrettante ordinanze di ingiunzione in materia di acque del valore di 3.000 e 3.600 euro, il Tribunale di Mantova ha dapprima unito i ricorsi e, quindi, li ha accolti, annullando i provvedimenti opposti e condannando la Provincia alle spese del giudizio, liquidate nella misura complessiva di 6.450 euro.
La violazione contestata riguardava il superamento del parametro cloro attivo libero negli scarichi dei depuratori dei Comuni di Asola e Castel Goffredo. Il Tribunale di Mantova ha accolto il ricorso sul presupposto che i provvedimenti sanzionatori della Provincia si fondano su due referti analitici di ARPA contenenti un refuso in merito al parametro superato.
Infatti, le tabelle contenute nel rapporto di prova di ARPA per il depuratore di Castel Goffredo e nel rapporto di prova per il depuratore di Asola, nel riportare i parametri analizzati, per un errore materiale indicavano in tabella il valore di 0,32 mg/l e quello di 0,48 per il parametro cloro totale, anziché per il parametro cloro libero.