Viadana, Palazzo Bosoni, il TAR dà ragione a Comune e Soprintendenza: respinto il ricorso

VIADANA  – Il TAR che ha rigettato l’istanza di sospensiva proposta dall’impresa Marasi con condanna alla stessa alla rifusione delle spese di lite. “Per la sesta volta i tribunali amministrativi confermano l’ordinanza del Comune – commenta il primo cittadino, Nicola Cavatorta – ci aspettiamo che la ditta provveda a dare piena esecuzione alle prescrizioni di messa in sicurezza”.

DETTAGLI DELL’ORDINANZA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia ha emesso un’ordinanza sul ricorso n. 197/2025, presentato da Giorgio Marasi, titolare dell’Impresa individuale Giorgio Marasi, contro una serie di atti del Comune di Viadana e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, relativi agli interventi edilizi su Palazzo Bosoni.
Il ricorso chiede l’annullamento (con sospensione cautelare) di numerosi atti amministrativi, tra cui:
-Ordinanze di sospensione dei lavori (Comune di Viadana e Soprintendenza);
-Avvio procedimento di dichiarazione d’interesse culturale su Palazzo Bosoni;
-Decreto del 9.5.2025 che appone vincolo di interesse storico-artistico sul Palazzo;
-Verbali di sopralluogo, pareri negativi, note di accesso agli atti;
-Delibere e relazioni relative alla SCIA edilizia 24/115.

DECISIONE DEL TAR 
Il TAR ha respinto la richiesta cautelare e l’istanza di accertamento tecnico preventivo proposta da Marasi, ritenendo non sussistente un danno grave e irreparabile:
“Il vincolo imposto dalla Commissione Regionale – si legge nell’ordinanza – non impedisce la prosecuzione del progetto in corso (rimozione macerie e messa in sicurezza interna), l’interesse storico-artistico è limitato alle parti conservate del Palazzo”.

CONDANNA ALLE SPESE 
Il TAR ha condannato il ricorrente (Giorgio Marasi) a rimborsare 1.500 euro ciascuno, oltre oneri e accessori, al Comune di Viadana e alla Soprintendenza per le spese legali sostenute nella fase cautelare.