ROMA (ITALPRESS) – Dieci milioni e altre misure straordinarie a tutela della continuita’ occupazionale e retributiva dei lavoratori in somministrazione coinvolti dall’emergenza Covid-19; e’ il contenuto dell’accordo siglato da Assolavoro, l’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro con i sindacati di categoria Nidil Cgil, Felsa Cisl, UilTemp. Le misure sono destinate sia ai lavoratori tramite Agenzia impiegati in unita’ produttive ubicate nelle cosiddette “aree rosse e gialle”, sia ai lavoratori comunque residenti o domiciliati nelle medesime aree.
Tra le misure si prevede in particolare che il Trattamento di Integrazione Salariale “in deroga”, in via straordinaria e sperimentale, sia garantito attraverso un appostamento di 10 milioni a valere sul Fondo di solidarieta’ di settore, nel caso in cui l’utilizzatore (l’azienda presso cui e’ impiegato il lavoratore in somministrazione) non attivi alcun ammortizzatore sociale. Il trattamento d’integrazione salariale ordinario viene esteso anche ai lavoratori in somministrazione con meno di 90 giornate di anzianita’ nel settore, le procedure sono semplificate, i periodi di malattia legati all’emergenza COVID-19 vengono esclusi dal computo del periodo di comporto previsto dal vigente Ccnl. “Le misure introdotte – recita l’intesa – hanno vigenza a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2020, fatte salve eventuali successive deliberazioni assunte dalle Parti in relazione all’andamento dell’emergenza”.
(ITALPRESS).
Tra le misure si prevede in particolare che il Trattamento di Integrazione Salariale “in deroga”, in via straordinaria e sperimentale, sia garantito attraverso un appostamento di 10 milioni a valere sul Fondo di solidarieta’ di settore, nel caso in cui l’utilizzatore (l’azienda presso cui e’ impiegato il lavoratore in somministrazione) non attivi alcun ammortizzatore sociale. Il trattamento d’integrazione salariale ordinario viene esteso anche ai lavoratori in somministrazione con meno di 90 giornate di anzianita’ nel settore, le procedure sono semplificate, i periodi di malattia legati all’emergenza COVID-19 vengono esclusi dal computo del periodo di comporto previsto dal vigente Ccnl. “Le misure introdotte – recita l’intesa – hanno vigenza a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2020, fatte salve eventuali successive deliberazioni assunte dalle Parti in relazione all’andamento dell’emergenza”.
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