Il Superbonus 110% è ammesso sugli immobili abusivi? La risposta arriva da una fonte ufficiale: il Mef, ministero dell’Economia e Finanze, ha affermato che è possibile ottenere il Superbonus 110% anche per i lavori edilizi agevolati da eseguire sugli immobili abusivi, ma a precise condizioni. Lo ricorda laleggepertutti.it, spiegando che in questo caso il contrasto normativo può dirsi superato, anche se l’abuso compiuto rimane tale e resta sanzionabile. Dunque, anche fruendo del Superbonus 110%, non è possibile ottenere la sanatoria, ma lo Stato stavolta eccezionalmente “chiude un occhio” e permette di ottenere almeno l’agevolazione fiscale.
Superbonus 110% su immobili con abusi edilizi: quando è ammesso?
Il Superbonus 110% è ammesso anche sugli immobili che presentano irregolarità urbanistiche o edilizie di vario genere, come la costruzione in assenza del titolo necessario (di norma il permesso di costruire) o presentano difformità essenziali da esso e dalle prescrizioni contenute nei piani regolatori comunali. I fabbricati costruiti in questo modo integrano un abuso edilizio, vietato dalla legge e passibile di sanzioni amministrative o penali e della demolizione della costruzione interamente abusiva o della sua parte irregolare.
Il via libera alla possibilità di ottenere il Superbonus 110% anche per gli immobili che presentano abusi edilizi è arrivato con una risposta fornita dal ministero dell’Economia e Finanze ad un’interrogazione avanzata in Commissione parlamentare [1]. Dal tenore della risposta fornita dal Mef, sarebbe più esatto dire che il Superbonus non è precluso agli immobili abusivi, poiché l’agevolazione fiscale non è consentita in tutti i casi.
Il dicastero ha comunque preannunciato la prossima pubblicazione di una circolare dell’Agenzia delle Entrate per chiarire i dubbi sul tema. Intanto vediamo cosa ha già detto la risposta ministeriale fornita in Parlamento dal sottosegretario all’Economia e Finanze, Alessandra Sartore.
Come usufruire del Superbonus per immobili abusivi?
Il punto chiave della risposta del Mef sta nel fatto che la presentazione della “nuova Cila” (la Comunicazione inizio lavori asseverati, redatta nel formato specifico per il Superbonus 110%, e già chiamata comunemente Cilas), redatta dal tecnico progettista abilitato “non prevede l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile”: in altre parole, l’ingegnere, l’architetto o il geometra non è tenuto a dichiarare se l’immobile è regolare o meno.
Dunque, l’agevolazione fiscale “passa” e viene riconosciuta, perché questa informazione non è necessaria e la sua assenza non è prevista come ostativa al riconoscimento del Superbonus 110%. Il sottosegretario Sartore, rispondendo all’interrogazione parlamentare che aveva sollevato il quesito ha, infatti, precisato che con questa procedura «l’aspetto fiscale viene separato da quello sulla regolarità edilizia».
Il caso trattato in Parlamento riguardava un condominio che aveva richiesto il Superbonus 110% per un immobile costruito in difformità dal progetto per il quale era stato rilasciato il permesso a costruire, ma la parte abusiva non era suscettibile di sanatoria (leggi qui quando un abuso edilizio non è sanabile); perciò, i proprietari rischiavano di perdere l’agevolazione fiscale, che ora invece, stando all’interpretazione ministeriale, potrà essere fruita.
Modulo Cilas per Superbonus 110%: cosa deve contenere?
La normativa di legge che ha introdotto il Superbonus 110%, con le ultime modifiche apportate nel 2021 dal Decreto Semplificazioni bis [2], dispone che gli interventi agevolabili fiscalmente dal Superbonus 110% sono realizzabili con la presentazione di una speciale Comunicazione di inizio lavori asseverata per il Superbonus, ma questa Cilas, diversamente dai casi ordinari trattati con le normali Cila, non richiede di inserire anche l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile [4]. Clicca qui per scaricare il nuovo modulo Cila Superbonus 110%.
In ogni caso, l’ottenimento del Superbonus non pregiudica le prerogative di controllo delle amministrazioni comunali: l’abuso compiuto rimane tale e non viene affatto sanato. Pertanto, il responsabile rimane soggetto a tutte le sanzioni pecuniarie, amministrative e penali previste, compresa la demolizione dell’opera realizzata (in proposito leggi gli articoli “Cosa rischio per un abuso edilizio” e “Abuso edilizio: tutto ciò che c’è da sapere“).
Se vuoi conoscere le condizioni e i requisiti per ottenere l’agevolazione fiscale, leggi la nostra “Guida al Superbonus 110% con gli ultimi aggiornamenti” e consulta il sito del Governo con tutte le Faq che riporta le risposte alle domande più frequenti.
(AdnKronos)