Superbonus, ecco le nuove Faq relative al provvedimento “110%”, redatte da Genesis Avvocati di Milano, che possono dare risposta alle tante domande e dubbi su questo importante argomento
- Un soggetto che in un condominio detiene solo pertinenze, ad esempio una cantina o un box, ma non vi abita può comunque accedere al Superbonus?
Sì, il soggetto che all’interno di un edificio condominiale detiene solo un subalterno di tipo pertinenziale, sia esso cantina o garage, è comunque considerato un condomino in quanto la qualifica di condomino si acquisisce allorché si detenga una proprietà all’interno di un edificio che presenti spazi ad uso comune tra le proprietà esclusive dei singoli, a nulla rilevando che la parte di proprietà esclusiva sia una abitazione o una pertinenza.
Conseguentemente se l’intervento coinvolge anche gli immobili pertinenziali, anche questi accedono al Superbonus e devono essere conteggiati nei massimali di spesa.
- A seguito delle novità introdotte con il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 che consente di accedere al Superbonus con la sola CILA asseverata, è ancora necessario procedere con le sanatorie per le eventuali difformità presenti sull’immobile?
Sì, è necessario comunque presentare le sanatorie che si rendessero necessario in quanto il nuovo comma 13-ter dell’art. 119 D.L. Rilancio stabilisce espressamente che “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”, ciò significa che sarà sempre possibile procedere ad accertare le eventuali difformità presenti sull’immobile ed applicare le conseguenti sanzioni.
- In un condominio minimo in cui non è presente l’amministratore è necessario sottoscrivere un contratto di appalto con ciascun condomino?
No, è possibile sottoscrivere un unico contratto di appalto intestato e sottoscritto da tutti i proprietari in qualità di condomini del condominio minimo, avendo cura di specificare l’importo degli interventi per le parti comuni e l’importo degli interventi per le parti private.
- è possibile variare il computo metrico in corso d’opera?
Sì, è possibile purché nel nuovo computo si evidenzino in rosso le variazioni sopravvenute. È comunque buona regola cercare di non porre essere troppe variazioni e presentare un computo quanto più definitivo possibile.
- L’obbligo di effettuare massimo due SAL ciascuno corrispondente ad almeno il 30% dell’intervento complessivo vale per tutti i tipi di intervento?
No, tale obbligo sussiste esclusivamente ex art. 121, comma 1 bis D.L. Rilancio, per gli interventi, eco o sisma, che accedono alla maggiore aliquota del 110%.
Conseguentemente tale obbligo non sussiste per gli interventi che accedono al Bonus Ristrutturazioni, al Bonus Facciate e all’Eco Bonus e Sisma Bonus con le aliquote ordinarie di cui agli artt. 14 e 16 D.L. n. 63 del 2013. Per questi interventi diversi dal Superbonus, l’impresa è libera di organizzare i SAL come preferisce.
- Cosa si intende per data di esercizio dell’opzione nel modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate?
La data di esercizio dell’opzione coincide con il momento in cui il beneficiario esercita l’opzione per lo sconto in fattura; tale data deve essere antecedente all’invio della comunicazione e può coincidere al massimo con la data di emissione della fattura che reca l’applicazione dello sconto.