MANTOVA – Il Consiglio Provinciale di Mantova ha approvato, con sette voti favorevoli della maggioranza e quattro astensioni da parte del gruppo “Mantova Provincia Unita”, le modifiche al Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Le variazioni introdotte riguardano diversi aspetti procedurali e tariffari, con l’obiettivo di rendere più chiara e coerente l’applicazione del canone.
Occupazione di suolo pubblico: istanze e istruttoria
Una delle principali novità riguarda le istanze per l’occupazione di suolo pubblico relative ad accessi e passi carrai. D’ora in avanti, tali richieste potranno essere presentate esclusivamente dal proprietario del fondo su cui insiste l’accesso o da un suo delegato, evitando che soggetti terzi, come affittuari privi di delega, possano inoltrare la domanda.
Impianti pubblicitari: nuove limitazioni
Il regolamento introduce una restrizione per i cartelli pubblicitari temporanei: non saranno più autorizzabili quelli che promuovono fiere, feste ed eventi nei tratti stradali extraurbani, inclusi quelli con finalità commerciali o promozionali. Fa eccezione la pubblicità temporanea relativa alla vendita di immobili, ritenuta meritevole di autorizzazione.
Esenzioni: chiarimenti e riformulazioni
Sono state apportate modifiche anche alle esenzioni dal pagamento del canone:
- Passi carrabili e rampe destinati a soggetti portatori di handicap sono esenti, con una formulazione più precisa che elimina riferimenti generici a “occupazioni simili”.
- È prevista l’esenzione per passi e accessi agricoli, ma solo se l’utilizzo è esclusivamente agricolo. In caso di utilizzi misti (commerciale, industriale, residenziale), si applicherà la tariffa più onerosa.
- L’esenzione per i passi e accessi “a filo” è stata riformulata, specificando che riguarda quelli con larghezza inferiore a due metri.
Riduzioni tariffarie: nuove soglie e criteri
Sono state ridefinite le riduzioni del canone per occupazioni temporanee:
- La riduzione del 20% si applica ora alle occupazioni di durata compresa tra 15 e 30 giorni.
- La riduzione del 50% è riservata alle occupazioni di durata superiore a 30 giorni.
- Le riduzioni non saranno più cumulabili tra loro.
In ambito edilizio, la riduzione del 50% sarà valida solo per occupazioni legate all’allestimento di ponteggi e cantieri, escludendo quelle relative ad accessi o passi carrai realizzati per scopi edilizi, per i quali continueranno ad applicarsi le tariffe previste dall’articolo 22 del regolamento.
Infine, la riduzione del 50% per la pubblicità temporanea è stata riformulata per chiarire che riguarda esclusivamente i cartelli pubblicitari temporanei che promuovono la vendita di terreni nei tratti stradali extraurbani















