Casa: tutti gli incentivi per il ‘restyling’ 2022

Superbonus, bonus ristrutturazioni, energia e mobili. Il 2022 ha le carte in regola per dare un forte impulso al settore edilizio, grazie alle misure inserite nella legge di bilancio. Il credito d’imposta al 110% è stato al centro del dibattito parlamentare, con la cancellazione del tetto Isee di 25.000 euro per le ville unifamiliari che ha visto l’accordo di tutta la maggioranza (a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo). Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati. In generale il superbonus prevede delle scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.

Per dare maggiore stabilità e certezza ai proprietari di abitazioni che decidono di cimentarsi nei lavori di restyling viene introdotta la proroga di 3 anni (2022, 2023 e 2024) per poter usufruire delle detrazioni fiscali spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. In alternativa sarà possibile cedere il credito d’imposta a banche e intermediari finanziari oppure per ottenere lo sconto in fattura. Per i mobili l’importo massimo detraibile nel 2022 è fissato in 10.000 euro, mentre scende a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

E’ prevista la proroga fino al 2024 dell’agevolazione fiscale per la sistemazione ‘a verde’ di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. La detrazione dall’imposta lorda è del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e pertanto entro la somma massima detraibile di 1.800 euro. Il bonus facciate, destinato al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, viene esteso fino al 2022 (riducendo dal 90% al 60% lo sconto). Bonus anche per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, e si introduce un credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Tornando al superbonus, per i condomini e le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025). Si proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023). Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli Iacp).

Vengono anche soppressi i termini di applicazione della detrazione al 110 per cento nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022). Ed è stata cancellata la disposizione che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione Cila e titolo ricostruzione edifici).

Viene stabilito, altresì, che i prezzari individuati dal decreto del ministro dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Si fissa al 110 per cento l’ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2025, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal primo aprile 2009.

La manovra ha incorporato il decreto legge numero 157 del 2021, che estende l’obbligo del visto di conformità anche per il superbonus utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi. E’ fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Il provvedimento stabilisce che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del ministro della Transizione ecologica.

Si introduce, inoltre, l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura, relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

Nel pacchetto di spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento. È stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate.

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