Professioni, l’esperto: “Ecco novità per avvocati con riforma forense”

(Adnkronos) – “Per oltre un secolo l’ordinamento italiano ha delineato la figura dell’avvocato come un professionista individuale, autonomo, lontano dalle logiche e dalle dinamiche del mercato e, quindi, anche e doverosamente dalle imprese che nel mercato si muovono. Potremmo azzardare che l’immagine dell’avvocato era quella di un’isola, in un’ottica esattamente opposta al noto verso di John Donne secondo cui ‘nessun uomo è un’isola’. Tale modello, che ha avuto certamente una sua coerenza storica nel Novecento, ha tuttavia iniziato ad essere ‘scalfito’ già nell’ultimo decennio del secolo scorso. La vigente legge professionale (n. 247 del 2012) non ha saputo cogliere sino in fondo questo cambiamento di prospettiva. In altri termini, c’è stato un affaccio sul futuro, ma in quell’occasione il legislatore non ha correttamente fotografato lo stato dell’arte di una professione in profondo cambiamento e, pertanto, non ha saputo fornire le risposte giuste alle domande che già allora emergevano dal mercato dei servizi legali. La legge delega di riforma dell’ordinamento forense, recentemente approvata in via definitiva dal Senato, segna, invece e in modo esplicito, il superamento di tale paradigma”. E’ l’analisi sull’approvazione della legge delega per la riforma forense tracciata con Adnkronos/Labitalia da Marco Giustiniani, co-Managing Partner Pavia e Ansaldo Studio Legale.
 

Secondo Giustiniani, consigliere giuridico presso la presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura Commissariale alla ricostruzione post-sisma 2016, “a titolo esemplificativo disposizioni dedicate alla revisione delle forme di esercizio associato e societario della professione, agli avvocati monomandatari, nonché alla possibilità per i legali di assumere ruoli manageriali attivi in società commerciali, non rappresentano interventi episodici; al contrario, esprimono una rinnovata visione di avvocatura, fondata sulla presa di coscienza che il mercato dei servizi legali è profondamente cambiato (e continua a cambiare) e che, pertanto, anche l’apparato normativo che lo regola deve evolvere”.  

L’esperto quindi chiarisce che “l’avvocato non è più pensato come un soggetto che opera ai margini dell’economia”. “È egli stesso parte dell’economia assieme alla propria organizzazione; organizzazione che non può non assumere essa stessa dei tratti manageriali che vanno oltre il modello del c.d. studio boutique”, dice.  

 

“La distinzione non è solo semantica. Al contrario, significa riconoscere che la consulenza legale -continua- è oramai una componente stabile dei processi di gestione delle imprese, della governance societaria, delle operazioni straordinarie, della compliance, della sostenibilità e della gestione del rischio. In questo scenario, continuare a costruire incompatibilità e conflitti di interessi sulla base di un modello professionale novecentesco avrebbe significato ignorare il mercato anziché regolarlo”, sottolinea.  

È in questa prospettiva, in primo luogo, secondo Giustiniani, “che va letta la scelta (contenuta tra i principi direttivi della riforma) di rimuovere il divieto per gli avvocati di assumere il ruolo di amministratore unico, amministratore delegato o presidente (anche con poteri) di società di capitali; superando così quella ‘finzione’ di fatto dell’avvocato che poteva, sì, sedere in un Cda, ma che rigorosamente non avrebbe potuto ricevere ed esercitare deleghe gestorie per non violare il divieto di esercizio del commercio e dell’attività di impresa”.  

“In altri termini, si supera una concezione nella quale professione e impresa erano considerate realtà -continua ancora l’avvocato- necessariamente contrapposte: concezione a sua volta fondata su una visione limitata, e non più attuale, dell’avvocato come ‘accompagnatore’ delle imprese in un momento in cui un determinato conflitto fosse già insorto o una controversia manifestatasi. Del resto, nelle moderne strutturazioni degli studi legali il cosiddetto litigation rappresenta un dipartimento dello studio, non l’unica attività dello studio. La riforma prende, invece, atto che l’economia contemporanea richiede un coinvolgimento anticipato del sapere giuridico nei processi decisionali e la competenza giuridica non può che divenire una componente essenziale della governance delle società commerciali. In questo contesto, la presenza di competenze giuridiche negli organi di governo delle imprese, il cosiddetto ‘avvocato manager’, costituisce un valore e non un’anomalia”, sottolinea.  

 

Perr l’esperto, quindi, “la riforma sposta, dunque, il baricentro della disciplina: non è l’assunzione di un ruolo direttivo nell’impresa a determinare automaticamente una compromissione dell’indipendenza dell’avvocato; ciò che deve essere prevenuto e disciplinato è l’eventuale conflitto di interessi”. 

“È un approccio più coerente – rimarca – con l’attuale complessità delle economie e dei mercati, rispetto alla quale le regole non possono più limitarsi a dettare divieti assoluti con lo scopo di separare determinati ruoli al fine di preservarli, bensì devono avere la capacità di governarne le interazioni”, conclude. In conclusione, per Giustiniani “la legge delega fotografa, finalmente, l’avvocatura italiana per quello che è già diventata: ossia una professione che opera all’interno di organizzazioni strutturate, dialoga quotidianamente con le imprese (e non solo nei tribunali) e contribuisce alla creazione di valore economico oltre che alla tutela dei diritti”.  

“Ora la ‘palla’ passa al Governo per la ‘partita’ (ancora più importante) dei decreti attuativi che dovranno mettere a terra la riforma e fissare effettivamente la linea di equilibrio tra il nuovo modello di avvocatura e i diritti che l’avvocatura è chiamata a garantire”, conclude.  

(Adnkronos)