Arriverà nel 2024 l’assegno di inclusione, il ‘nuovo’ reddito cittadinanza. Su come funziona e chi ne ha diritto per l’erogazione, le ultimissime – in base alla bozza del Dl Lavoro che circola a Montecitorio – dicono che il richiedente deve essere cittadino Ue, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale. Inoltre al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Sul fronte ‘economico’ non deve avere un valore dell’Isee, in corso di validità, superiore a 9.360 euro, valore che è rimodulato nel caso di nuclei familiari con minorenni. Inoltre il valore del reddito familiare deve essere inferiore a una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (presenza di figli minori, componenti con disabilità o non autosufficienti, etc.) Nel reddito familiare sono peraltro incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare. Nel calcolo del reddito familiare, invece, non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di Cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
Il richiedente non deve avere un valore del patrimonio immobiliare superiore a 30mila euro, come definito ai fini Isee, se diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a 150.000 euro. Invece il patrimonio mobiliare non deve superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. Ma questi massimali sono ulteriormente incrementati per ogni componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza.
Quanto ai beni di cui il nucleo dispone nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità. Inoltre nessun componente deve essere intestatario di navi e imbarcazioni da diporto o di aeromobili di ogni genere.
Chi richiede l’Assegno di inclusione, inoltre non deve essere stato nei dieci anni precedenti sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, o a condanne definitive. Non ha neppure diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.