Abolito il bonus Renzi da 80 euro al mese, è stato al suo posto istituito, per sostenere i redditi dei lavoratori dipendenti diminuendo il cuneo fiscale, un trattamento integrativo pari a 100 euro al mese (1.200 euro all’anno), il cosiddetto nuovo bonus Irpef. Il trattamento integrativo spetta, ai non incapienti, se il reddito massimo supera 28mila euro si legge su laleggepertutti.it. Ai dipendenti con reddito tra 28mila e 40mila euro spetta invece un’ulteriore detrazione, oltre a quella normalmente riconosciuta per la produzione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati. Ma come avviene il conguaglio del nuovo bonus Irpef?
Qualora il datore di lavoro debba trattenere in sede di conguaglio il trattamento integrativo, in quanto non spettante, o spettante in misura inferiore a quanto erogato, non deve applicare la ritenuta in busta paga in un’unica soluzione, ma deve rateizzare il dovuto in 8 rate di pari importo, se il debito è superiore a 60 euro.
Quanto esposto vale anche nell’ipotesi in cui l’ulteriore detrazione riconosciuta risulti inferiore a quella effettivamente spettante: l’importo a debito, se superiore a 60 euro, deve essere però restituito in 10 rate di pari importo, non 8.
In merito al conguaglio del trattamento integrativo, poi, il datore di lavoro deve avere riguardo all’ulteriore detrazione spettante: è possibile, difatti, che il contribuente, non avente diritto al trattamento integrativo, abbia diritto all’ulteriore detrazione, in quanto con reddito complessivo compreso tra 28mila e 40mila euro.
Trattamento integrativo
Il trattamento integrativo consiste in un importo aggiuntivo, erogato in busta paga e non imponibile ai fini fiscali, pari a 1.200 euro annui. L’importo deve essere erogato per 12 mensilità: ciò significa che il dipendente ha diritto, per sommi capi, a 100 euro mensili in busta paga. Il trattamento integrativo, che è riconosciuto in proporzione al periodo lavorato nell’anno, non deve essere ridotto per i lavoratori part time, né deve essere ridotto in base al reddito prodotto: spetta per intero se il reddito complessivo del dipendente è al di sopra della soglia d’incapienza fiscale ed entro i 28mila euro.
Ulteriore detrazione
L’ulteriore detrazione consiste in una detrazione aggiuntiva rispetto all’ordinaria detrazione riconosciuta per la produzione di redditi di lavoro dipendente. Anche questa detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro e spetta se il reddito del lavoratore supera i 28mila euro annui, ma non supera i 40.000 euro. Nel dettaglio, per ricavare l’importo dell’ulteriore detrazione è necessario applicare una delle seguenti formule:
se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro: 960+ 240 x [(35.000 – reddito complessivo) /7.000];
se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro: 960 x [(40.000 – reddito complessivo) /5.000].
In pratica, la detrazione, di importo decrescente, spetta per il 2021, nell’ipotesi in cui il lavoratore possieda un reddito complessivo tra 28.000 e 40.000 euro.
Ulteriore detrazione e trattamento integrativo: conguaglio
In sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro potrebbe verificare che il dipendente non abbia diritto al trattamento integrativo, in quanto supera la soglia reddituale di 28mila euro, ma abbia diritto all’ulteriore detrazione, in quanto non supera la soglia reddituale di 40mila euro.
In questo caso, nel trattenere dalla busta paga il trattamento integrativo non spettante, deve tener conto dell’ulteriore detrazione.
Nel modello F24 si espone l’importo del trattamento integrativo, ridotto della differenza tra lo stesso e l’ulteriore detrazione, aumentato dell’importo della rata.