Le multe con gli autovelox sono valide anche quando le apparecchiature per il rilevamento della velocità sono date in appalto dai Comuni a soggetti privati. Lo sancisce la Cassazione, spiegando che “l’articolo 208 del Codice della strada, prevedendo che una quota di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti agli enti pubblici, anche territoriali, quando le violazioni sono accertate dal personale in forza presso detti enti, non collide con il noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità a soggetti privati”.
A rivolgersi agli ‘ermellini’ è stata una donna multata nel comune di Arborea (Oristano) da un autovelox lamentando che i dispositivi non erano gestiti direttamente dalla polizia stradale …) ma da addetti di società privata, cointeressata ai proventi delle sanzioni” dal momento che viene “retribuita con un corrispettivo variabile del 29,10% collegato”.
Per i supremi giudici però “la remuneratività del servizio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative non è rilevante dal momento che le violazioni devono essere accertate dalla Polizia municipale, né sussiste alcun profilo di invalidità del verbale connesso al vincolo di destinazione dei proventi, per almeno la metà, a particolari finalità pubbliche”.