Dopo il via libera dalla Camera, è arrivato l’ok del Senato. Il nuovo Codice della strada 2024 potrebbe entrare in vigore prima dell’estate del prossimo anno. Dalle sanzioni per chi guida sotto l’effetto di droga e alcol alla sospensione della patente, dalle limitazioni per neopatentati alle multe per eccesso di velocità, dai monopattini all’abbandono di animali molte le novità in arrivo.
L’articolo 1 modifica in senso restrittivo le disposizioni in tema di guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti prevedendo, tra l’altro, in alcuni casi di adottare sul veicolo un sistema di alcolock sul veicolo. Chi viene trovato al volante con uno tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si vedrà comminare una multa compresa tra 573 e 2.170 euro, oltre alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
Se a un automobilista viene riscontrato un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro la sanzione è sia detentiva che pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro), e patente sospesa da 6 mesi a un anno: sulla sua patente inoltre verrà apposto un codice che indicare che quel conducente non può più bere prima di mettersi alla guida (zero alcool, quindi); con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro le nuove norme prevedono l’arresto da 6 mesi e un anno, l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente da uno a due anni.
Inoltre è prevista una limitazione alla guida: un codice indicherà che ci si potrà mettere solo al volante di veicoli dotati di un dispositivo per cui, il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell’apparecchio. Se viene rilevato un qualsiasi tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte. L’indicazione di questi codici resta sulla patente per 2 anni per il caso della contravvenzione più lieve (0,8 – 1,5 grammi per litro); 3 anni per il caso della contravvenzione più grave (sopra i 1,5 grammi per litro); oppure un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente. Indipendentemente dal livello di alcool ogni violazione prevede una decurtazione di 10 punti dalla patente.
Se la violazione avviene usando l’auto di un’altra persona la sospensione si raddoppia e se nei due anni successivi si ripete la stessa violazione la patente viene revocata. Il mezzo viene poi confiscato a meno che non sia di proprietà altrui.
Viene abolito il requisito dello “stato di alterazione” per definire il reato di guida sotto l’effetto di droghe: basterà essere positivi al test per accertare la presenza di sostanze nell’organismo. Se gli agenti dovessero ritenere che un conducente sia in stato di alterazione conseguente all’uso di stupefacenti potranno effettuare sul posto un prelievo di saliva. Se cio’ non fosse possibile il conducente sarà accompagnato in strutture sanitarie fisse o mobili, pubbliche o accreditate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Basterà l’esito positivo negli accertamenti preliminari per far scattare il ritiro della patente. Patente revocata fino a tre anni nel caso che i test facciano emergere l’uso di stupefacenti.
Una delle modifiche aumenta di un terzo la pena per chi si rende colpevole dell’ abbandono di animali per strada, anche se questo gesto non provoca incidenti. Se si utilizza un veicolo per l’abbandono si rischia la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Invece nel caso che l’abbandono di animali metta in pericolo altri utenti sono previste le sanzioni fissate per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime.
Riscritte le limitazioni per i neo-patentati allargando – almeno per il primo anno – lo spettro dei modelli ‘ammessi’ ma allungando il periodo di vincolo. Infatti ora è previsto che per i primi tre anni dal conseguimento della patente B non possano essere guidati: veicoli con potenza superiore a 75 kW per tonnellata (circa 100 CV) e comunque con potenza (anche elettrici o ibridi) superiore a 105 chilowatt per tonnellata. Rispetto alle norme attuali significa che i neo-patentati potranno guidare modelli più potenti nel primo anno ma viene introdotta una restrizione per i due anni successivi al primo.
Una delle modifiche più controverse riguarda l’introduzione del principio secondo cui nel caso di violazioni ripetute entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente (per esempio, una strada comunale o una statale), le multe non si sommano ma viene applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo.
Per violazioni di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità la sanzione va da 173 a 694 euro. Nel caso di eccesso di questo tipo ripetuto all’interno di un centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno prevista una multa da 220 a 880 euro e sospensione della patente da 15 a 30 giorni.
Diventa a carico del proprietario di un veicolo l’onere di verificare che esso sia assicurato, anche quando sia nella legittima disponibilità di altri. Viene poi potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l’ incrocio dei dati.
Le nuove norme stabiliscono l’obbligo del contrassegno per tutti i monopattini, che dovranno essere muniti di indicatori luminosi di svolta e freno nonché di contrassegno di riconoscimento assimilabile alla targa, l’obbligo del casco per tutti i conducenti (oggi lo è solo per i minorenni); il divieto di uscire dai centri urbani; l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (per le violazioni prevista una multa tra 100 e 400 euro).
Vietato circolare contromano, mentre l’utilizzo sarà consentito solo su strade urbane con limite fino a 50 km/h. Per questo le società che gestiscono monopattini in sharing dovranno installare sistemi che blocchino il mezzo in caso di utilizzo fuori delle aree consentite. Rivista anche la circolazione delle biciclette, con la modifica di alcune definizioni legislative e delle regole del sorpasso con l’obbligo (condizionato) del mantenimento di una distanza di sicurezza non inferiore a 1,5 metri in caso di sorpasso.
Cresce il numero di mezzi che potranno viaggiare su autostrade ed extraurbane principali. Infatti è stato abbassato a 120 cc o 6Kw (in caso di veicolo elettrico) il limite sotto il quale non si potrà circolare sulle strade extraurbane principali, purché il conducente sia maggiorenne.
Le nuove norme vogliono contrastare il fenomeno del contromano prevedendo la confisca obbligatoria del veicolo qualora un incidente derivante da circolazione contromano, in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, porti alla morte o alla lesione grave di una persona.
Oggi il foglio rosa viene rilasciato al superamento dell’esame di teoria: con le nuove norme sarà consegnato solo dopo aver effettuato, in autoscuola, un numero minimo di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. I dettagli saranno definiti con un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Così la certificazione dell’autoscuola diventa fondamentale per ottenere il foglio rosa che consente all’aspirante automobilista di esercitarsi autonomamente.
La riforma prevede nel caso di una prima violazione una multa minima di 250 euro con una sospensione della patente compresa tra 15 giorni e due mesi e la perdita di cinque punti: alla seconda violazione la sanzione sale a 350 euro e i punti decurtati saranno da 8 a 10 (con patente sospesa da uno a tre mesi).
Con l’articolo 4 viene introdotto l’istituto della sospensione breve della patente di guida, che si aggiunge alla sottrazione dei punti. E’ un provvedimento automatico (che quindi non richiede un provvedimento del prefetto) che si applicherà già alla prima violazione ma solo se il conducente ha meno di 20 punti sulla patente: sette giorni di sospensione se si hanno dai 10 ai 19 punti, 15 giorni di sospensione da uno a nove punti.
Nel caso l’automobilista sia responsabile di un incidente la sospensione raddoppierà a 14 e 30 giorni. Il provvedimento è previsto per : mancato uso della cintura di sicurezza o dei seggiolini per bambini o dei dispositivi antiabbandono; uso del telefono durante la guida, mancato uso del casco; mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso; mancato rispetto del semaforo; circolazione contromano; mancata precedenza; sorpasso a destra; inversione del senso di marcia in intersezioni, curve o dossi.
Il nodo è quello di combinare la tutela dei veicoli di interesse storico e collezionistico – considerati alla stregua di un patrimonio ‘mobile’ da tutelare – con i vincoli alla circolazione previsti per i modelli più inquinanti. Per questo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizioni si dovranno individuare le modalità di accesso alle aree Ztl dei veicoli riconosciuti come storici.