Europee, legale Vannacci: “Notizia su ineleggibilità priva di fondamento”

(Adnkronos) – “La notizia per cui il generale Vannacci sarebbe ineleggibile al Parlamento europeo è destituita di fondamento e si fonda sulla confusione con le norme che regolano l’elezione al Parlamento nazionale. L’art. 1485 del Codice dell’ordinamento militare, nel definire le cause di ineleggibilità dei militari, infatti, rimanda al solo decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 che, appunto, è il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. Trattandosi di norma speciale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati”. Lo riferisce l’avvocato Giorgio Carta, legale del generale Roberto Vannacci. “La questione, del resto, era già stata debitamente approfondita dal generale, al momento di valutare la proposta della candidatura”, ha spiegato. 

 

Sulla candidatura con la Lega di Vannacci alle elezione europee ieri è intervenuto anche il Ministero della Difesa, il quale ritiene che non vi siano state violazioni del codice dell’ordinamento militare. “Relativamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa in merito alla ineleggibilità del Gen. Vannacci il Ministero della Difesa, effettuate le dovute verifiche con gli organi competenti”, in una nota precisa che “l’art. 1485 del Codice dell’ordinamento Militare (Com), nel definire le cause di ineleggibilità al Parlamento rimanda al Dpr 30 marzo 1957, n. 361. Il Dpr in parola, tuttavia, disciplina le norme per la elezione alla Camera dei Deputati e specifica in particolare che non sono eleggibili ‘gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale'”. “L’art. 1486 del Com poi – prosegue la nota -, nel disciplinare le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, specifica che ‘non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze armate’. Il citato articolo, inoltre, specifica che ‘la causa di ineleggibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature’. Tutto ciò premesso, fatta salva la competenza del Ministero dell’Interno in merito all’eleggibilità di un candidato (qualsiasi), il Ministero della Difesa non ritiene vi siano state violazioni del codice dell’ordinamento militare”. 

 

Lo stesso Vannacci ha parlato di “stupidaggini”. “Non ne so nulla e non è vero. A me non risulta”, ha detto il generale, sottolineando che la norma del Codice dell’ordinamento militare secondo cui gli ufficiali che hanno esercitato le loro funzioni nella circoscrizione in cui sono candidati sono ineleggibili, “è norma applicabile alle elezioni amministrative, non alle europee. È questo che mi risulta”. 

 

(Adnkronos)