Guerra Ucraina-Russia e Nato, cosa dice articolo 5

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Per gli Stati Uniti, l’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico che regola i rapporti all’interno della Nato “è sacro”. Lo ha ribadito il presidente americano Joe Biden al presidente polacco Andrzej Duda. La Polonia, dall’inizio della guerra tra Russia e Polonia, avverte un “grande senso di minaccia” legato alle ambizioni di Mosca. L’articolo 5 dell’alleanza vincola gli stati membri alla difesa collettiva e verrebbe invocato in caso di attacco alla Polonia.  

“Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’ari. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale”, stabilisce l’articolo 5. “Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali”, prosegue l’articolo. 

Il perimetro è ulteriormente delineato dall’articolo 6 del trattato. “Agli effetti dell’art. 5, per attacco armato contro una o più delle parti si intende un attacco armato: contro il territorio di una di esse in Europa o nell’America settentrionale, contro i Dipartimenti francesi d’Algeria 2 -, contro il territorio della Turchia o contro le isole poste sotto la giurisdizione di una delle parti nella regione dell’Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro; contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti, che si trovino su questi territori o in qualsiasi altra regione d’Europa nella quale, alla data di entrata in vigore del presente Trattato, siano sta zionale forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella regione dell’Atlantico settentrionale a |nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi”. 

 

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