(Adnkronos) – Matrimonio, diritti ma anche doveri. E quando un dovere viene meno a causa della condotta colpevole di uno dei due coniugi, è possibile richiedere la separazione “con addebito”. Ma cos’è la separazione per colpa e quali sono le implicazioni? A spiegarlo è il sito di informazione legale La Legge Per Tutti.
Con l’accertamento da parte di un giudice della condotta colpevole del marito o della moglie, si legge, “deriverebbero alcune importanti conseguenze che vengono riassunte, tecnicamente, con il temine «addebito»: addebito cioè delle responsabilità per il naufragio dell’unità familiare”. Ma quali sono? La base di partenza è il venire meno dei doveri del matrimonio, e cioè quando “un coniuge tradisce l’altro o l’abbandona, lo umilia, lo mortifica, lo diffama o non se ne prende cura”.
Il primo dovere è infatti quello della fedeltà: “Ciascun coniuge – ricorda La Legge Per Tutti – non può avere relazioni, neanche a distanza o platoniche, con altre persone, né può ingenerare nell’opinione pubblica il sospetto che abbia un amante, circostanza questa che potrebbe ledere l’onore e la reputazione dell’altro coniuge. Il secondo dovere è quello dell’assistenza morale e materiale: ciascun coniuge si deve prendere cura dell’altro, specie se questo è incapace di badare a sé per ragioni di natura economica o di salute. Il che significa che se una parte della coppia lavora e l’altra no, la prima dovrà dare all’altra il denaro sufficiente per poter godere di un minimo di indipendenza economica. Se uno dei due coniugi è malato, l’altro se ne deve prendere cura. Nel dovere di assistenza morale si fa rientrare anche l’obbligo ad avere rapporti sessuali”.
E ancora: “Il terzo dovere è quello della coabitazione: i coniugi devono vivere sotto lo stesso tetto, salvo esigenze particolari che li portino a doversi separare (si pensi a problemi di lavoro). L’allontanamento di uno dei due dalla casa coniugale, senza una giusta causa (come potrebbero essere le violenze subìte) e senza la certezza di un rientro a breve è fonte di responsabilità. Dunque, la pausa di riflessione di qualche giorno non è considerata un allontanamento dalla casa e non comporta alcuna colpa”. Infine, “il quarto dovere dei coniugi è quello di collaborare nell’interesse della famiglia: questi devono cioè contribuire ai bisogni del nucleo familiare (casa, figli, ecc.), ciascuno in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Quindi, la donna che non lavora ma che si occupa del ménage domestico sta assolvendo al proprio dovere”.
La violazione dei doveri del matrimonio, sottolinea tuttavia il sito di informazione legale, non è punita con sanzioni pecuniarie, penali o amministrative. Non è neanche previsto un risarcimento del danno, salvo rarissimi casi. Ma tutto ciò che consegue dal mancato rispetto delle regole è la perdita di due diritti: il “diritto a chiedere l’assegno di mantenimento (quello cioè conseguente alla separazione) e l’assegno di divorzio (quello cioè successivo al divorzio), nel caso in cui fosse spettato; il diritto a rivendicare una quota di eredità nel caso in cui l’ex coniuge deceda prima del divorzio”.
Sotto il profilo pratico, invece, chi chiede l’addebito deve innanzitutto “dimostrare le colpe dell’altro coniuge. Quest’ultimo invece può difendersi provando che, in realtà, il matrimonio era naufragato già da prima, per altre e diverse ragioni. Tanto per fare un esempio, il marito che voglia negare il mantenimento alla moglie dimostrando che questa lo ha tradito, perderà la causa se la moglie dovesse riuscire a provare che, in realtà, la coppia era già separata di fatto, che i due litigavano sempre, non avevano più rapporti e anche in presenza di altre persone avevano confidato la volontà di volersi separare. In tal caso, dunque, il tradimento non è la «causa» della fine della convivenza bensì l’«effetto» di una causa pregressa. Esso quindi non determinerà alcun addebito. Stesso discorso – conclude il sito di informazione legale – nel caso della donna che abbandoni la casa perché il marito la picchia. Non è l’allontanamento dal tetto coniugale la ragione della fine del matrimonio ma le violenze: è pertanto il marito che subirà la condanna all’addebito”.