La principale paura di chi percepisce il trattamento di disoccupazione è quella di perdere il sussidio. Questo timore porta a rifiutare dei lavori anche modesti che potrebbero essere l’anticamera di una sistemazione più stabile. Il dubbio è: si può lavorare mentre si prende la Naspi?
E’ la stessa Inps a spiegare – come si legge su laleggepertutti.it – come e quando si può lavorare mentre si prende la Naspi. Certo, non vale incassare un sussidio di 1.000 euro al mese, avere un contratto di lavoro subordinato che di euro ne rende 2.000 e pretendere di mettere tutto insieme portando 3.000 euro a casa.
Il lavoro saltuario è compatibile con la Naspi?
Come spiega lo spesso Inps, chi percepisce la Naspi può svolgere un’attività lavorativa occasionale, cioè un lavoro accessorio, solo in maniera sporadica e saltuaria. La remunerazione deve avvenire tramite il Libretto di famiglia nel limite complessivo di 5.000 euro annui.
In questi termini, è possibile incassare sia lo stipendio di questo lavoro saltuario sia il trattamento di disoccupazione, anzi: non bisogna nemmeno comunicare all’Inps che mentre si prende la Naspi si sta facendo altro. Quello che, invece, è previso è che l’interessato presenti all’Istituto un’autodichiarazione riguardante il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma entro il 31 marzo dell’anno successivo, pena la restituzione della NASPI percepita dall’inizio dell’attività.
Il lavoro subordinato è compatibile con la Naspi?
È compatibile con la Naspi anche un lavoro subordinato, purché:
il contratto di lavoro non abbia una durata superiore a sei mesi;
il reddito di lavoro annuo percepito non superi 8145 euro.
Tuttavia, in questo caso è obbligatorio dare comunicazione all’Inps del reddito annuo presunto entro 30 giorni dalla data di avvio della nuova attività. Se viene richiesto il cumulo (cioè la possibilità di prendere sia lo stipendio sia la disoccupazione), si potrà continuare a percepire la Naspi in misura ridotta all’80% del reddito comunicato. Altrimenti, la prestazione viene «congelata», cioè sospesa fino alla cessazione del nuovo rapporto.
Se, invece, il nuovo contratto di lavoro è di durata superiore a sei mesi, non si ha diritto alla Naspi, fin quando tale contratto verrà interrotto anticipatamente (anche per mancato superamento del periodo di prova): in tal caso, è possibile presentare all’Inps una nuova domanda di Naspi.
Altre attività lavorative compatibili con la Naspi
Ci sono altre attività non proprio subordinate o fuori dalla classica sfera del lavoro autonomo che possono essere svolte a certe condizioni senza perdere il diritto alla Naspi. Si tratta di:
borse lavoro, tirocini e stage: le remunerazioni sono interamente cumulabili con il trattamento di disoccupazione;
le borse di studio e gli assegni di ricerca: si applica, in questo caso, la disciplina relativa al lavoro subordinato che abbiamo spiegato poco sopra;
attività sportiva dilettantistica: premi e compensi sono interamente cumulabili con la Naspi;
svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società: si applica la disciplina dei redditi da lavoro subordinato;
soci di società di persone e di capitali: in presenza di soli redditi da capitale, questi sono interamente cumulabili con la Naspi.;
attività del servizio civile universale: le remunerazioni sono interamente cumulabili con la Naspi.