Pensione anticipata per invalidità, i requisiti per quella di vecchiaia

(Adnkronos) – Pensione anticipata per invalidità, quali sono i requisiti per quella di vecchiaia? A spiegare tutto quello che c’è da sapere, gli esperti del sito di informazione e consulenza legale La legge per tutti. 

“Non molti sanno – spiegano gli esperti – che i dipendenti con riduzione della capacità lavorativa possono accedere, oltre alle prestazioni di assistenza, all’assegno ordinario d’invalidità ed alle pensioni d’inabilità al lavoro, nonché d’invalidità specifica, alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidi. Questa pensione, secondo quanto chiarito dalla Cassazione, non è un trattamento d’invalidità specifico, ma consiste in una deroga del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia ordinaria ‘Fornero'”. 

I requisiti attualmente previsti per la pensione di vecchiaia sono, continuano, “un minimo di 67 anni di età, 20 anni di contributi (15 per i beneficiari di particolari deroghe) e un importo del trattamento almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale (solo per i lavoratori la cui pensione si calcola con sistema integralmente contributivo). La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità si può invece ottenere con un requisito anagrafico notevolmente più leggero, pari a 56 anni per le donne ed a 61 anni per gli uomini, previa attesa di una finestra di 12 mesi. Nonostante si tratti di una deroga risalente nel tempo, poiché questo pensionamento agevolato non consiste in un trattamento d’invalidità, i requisiti sono stati adeguati alla speranza di vita, non risultando dunque più pari a 55 anni di età per le donne ed a 60 per gli uomini”. 

La pensione di vecchiaia anticipata può essere ottenuta: 

con un minimo di 56 anni di età, per le donne; 

con un minimo di 61 anni di età per gli uomini; purché lavoratori: 

dipendenti del settore privato, iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria Inps o presso i fondi sostitutivi della stessa; 

in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995; 

con almeno 20 anni di contributi (ad eccezione di coloro che rientrano nelle deroghe Amato, ai quali bastano 15 anni di contributi); 

con invalidità pensionabile almeno pari all’80%. 

“Come chiarito dall’Inps, per l’accertamento del requisito dell’invalidità almeno pari all’80% si deve avere riguardo alle norme che disciplinano le gestioni previdenziali amministrate dall’Istituto. 

Per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, deve essere accertata la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini dell’interessato. 

Il riconoscimento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80% deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell’Inps. Il riconoscimento eventualmente già operato da un altro ente, come il riconoscimento dell’invalidità civile, costituisce un elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari. 

Nei casi in cui lo stato di invalidità sia ritenuto sussistente successivamente al compimento dell’età pensionabile, la decorrenza della pensione di vecchiaia è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti verificato lo stato di invalidità nella misura di legge, ricorrendo ovviamente gli altri requisiti richiesti”. 

“Non possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità i lavoratori autonomi o i dipendenti pubblici, a meno che non perfezionino il trattamento con la contribuzione accreditata presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti o i fondi sostitutivi”. 

E ancora: “Il lavoratore invalido può fruire delle indennità di accompagnamento alla pensione, come l’assegno straordinario, l’isopensione o il contratto di espansione, esclusivamente per raggiungere la pensione di vecchiaia ordinaria, non la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità. 

Come chiarito dall’Inps, lo stato di invalidità nella percentuale richiesta per fruire della deroga al requisito anagrafico deve essere verificato al momento dell’accesso al pensionamento: non ha alcuna rilevanza il riscontro, al momento dell’accesso al prepensionamento, quindi prima del compimento dell’età pensionabile, di un’invalidità pari o superiore all’80%, in quanto potrebbe ridursi al di sotto di questa percentuale al raggiungimento dell’età pensionabile. 

Pertanto l’Inps non può rilasciare la certificazione del diritto a pensione; di conseguenza, non è possibile procedere alla liquidazione dell’indennità di prepensionamento, poiché per assurdo sarebbe liquidata in relazione ad una condizione che deve essere verificata in un momento successivo a quello della decorrenza della prestazione. In parole semplici, dato che non è possibile sapere se il lavoratore in esubero risulterà ancora invalido in misura almeno pari all’80% al termine del periodo di godimento dell’assegno straordinario, dell’isopensione o dell’indennità derivante dal contratto di espansione, l’interessato non può beneficiare di alcuna di queste misure, per essere accompagnato alla pensione di vecchiaia anticipata”, concludono gli esperti. 

(Adnkronos)