(Adnkronos) – ”Il perseguimento delle condotte criminose, anche se efferate e ignominiose quali quelle oggetto di imputazione, devono passare, in uno Stato di diritto, attraverso il rispetto delle regole del giusto processo regolato dalla legge, che si svolga nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti”. Lo scrivono i giudici della prima sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 15 luglio è stato dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Roma contro lo stop del processo sul caso Regeni, deciso dal gup (e prima ancora dalla Corte di Assise di Roma), nei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per l’omicidio del ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016.
“Quanto precede consente dunque di escludere che nel caso di specie possa ipotizzarsi, e comunque ritenersi sussistente, la dedotta abnormità dell’ordinanza impugnata e dei provvedimenti che ne costituiscono il presupposto, che risultano pertanto insuscettibili di impugnazione” spiegano i supremi giudici.