(Adnkronos) – Una famiglia di 5 persone che vive in una casa da 140 metri quadrati paga 373,42 euro di Tari a Catanzaro e quasi il doppio (743,22) a Genova. La stessa situazione a Palermo si traduce in una bolletta da 440,68 euro e 553,47 a L’Aquila. E’ quanto emerge dall’analisi condotta da Centro studi enti locali, in base agli atti di approvazione delle tariffe Tari valide per l’anno 2022 dei comuni capoluogo di regione che vedranno rinnovarsi i propri organi politici il prossimo 12 giugno 2022, ovvero: Catanzaro, Genova, L’Aquila e Palermo. Nel caso di una persona che vive da sola in un appartamento di 60 metri quadrati, si va dai 122,89 euro di Catanzaro ai 180,95 euro di Genova.
Per quanto riguarda gli atti amministrativi, alla data di redazione di questo dossier, solo il Comune di Catanzaro ha approvato e pubblicato sul “Portale del federalismo fiscale” le tariffe dell’anno 2022. Il termine ultimo per la loro approvazione è fissato al 31 maggio 2022, mentre le scadenze per la pubblicazione degli atti nel citato portale sono: 28 ottobre per la pubblicazione e 14 ottobre per la trasmissione. Lo studio si è quindi basato utilizzando, per il Comune di Catanzaro, le tariffe 2022, mentre per gli altri Comuni le tariffe dell’anno 2021. Fa eccezione il Comune di Palermo, che applica le tariffe dell’anno 2019 per effetto della mancata approvazione delle tariffe per l’anno 2021 e della possibilità – introdotta dal Decreto Cura Italia di applicare, per l’anno 2020 le tariffe dell’anno 2019.
Per dare significatività all’analisi, spiega il Csel, è stata presa a riferimento la seguente profilazione “tipo” delle abitazioni in base al numero di componenti: Da tale analisi si evince che la profilazione media è tendenzialmente in linea con quella di L’Aquila (leggermente superiore). Due dei quattro Comuni indagati hanno tariffe sotto la media (Catanzaro e Palermo), mentre gli altri 2 (Genova e L’Aquila) hanno tariffe al di sopra della media su tutte le categorie di utenza tassate. L’analisi tariffaria è stata condotta sul dato “standard”, ovvero senza tener conto delle eventuali riduzioni che possono spettare alle varie utenze e senza tener conto delle riduzioni che gli Enti possono aver deliberato per il contrasto agli effetti economico-sociali dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.