Riforma fiscale 2023, nuove aliquote irpef e flat tax: cosa cambia

(Adnkronos) – Tre aliquote Irpef e flat tax. E’ l’obiettivo della riforma fiscale 2023 che oggi ha incassato il via libera del Consiglio dei ministri. Secondo il viceministro all’economia Maurizio Leo le tre aliquote Irpef saranno operative “dal prossimo anno” come ha detto durante la registrazione di Porta a Porta. “Sui numeri sarei cauto perché la legge delega non detta i numeri puntuali, saranno poi i decreti attuativi a individuarli così come le risorse senza fare uno sforamento di bilancio”, ha spiegato. “Da gennaio 2024 entrerà in vigore un modulo di riforma, troveremo le risorse e le coperture necessarie, noi abbiamo indicato le priorità e a quelle faremo fede”, sottolinea. 

IRPEF – Si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da attuare gradualmente l’obiettivo della “equità orizzontale”, attraverso l’individuazione di un’unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione; il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato; la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo; l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta; la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa). 

IRES – La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota Ires qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni: una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni; gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha l’evidente scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, ivi incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta. 

IVA – Per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) i criteri specifici prevedono la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione; la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote; la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo Iva al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto. 

IRAP – Si dispone una revisione organica dell’Irap volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta Ires tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.  

STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Si rivede lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio. 

(Adnkronos)