Sostegni bis, arrivano bonifici e pagamenti: come funzionano

Sostegni bis: automatici per 1,8 mln partite Iva, 5,2 mld con bonifici e crediti imposta

Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni. Si tratta, in particolare, di 1,77 milioni di bonifici – per un totale di circa 5 miliardi di euro – che, senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto Sostegni. A questi bonifici si sommano inoltre circa 38mila crediti d’imposta, per circa 166 milioni di euro, che vengono riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione. In totale sono quindi oltre 1,8 milioni i beneficiari del nuovo contributo automatico per un totale di 5,2 miliardi di euro. Lo comunicano, in una nota congiunta, il Mef e l’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Pertanto, se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale.

Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941 istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021. Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.

(Adnkronos)