(Adnkronos) – “La disciplina del Superbonus 110% è stata oggetto di numerose modifiche nel corso dell’ultimo periodo”. A tracciare il quadro all’indomani dell’entrata in vigore del decreto legge sulle misure urgenti in materia di cessione dei crediti, con il blocco ai crediti edilizi, è Studio Cataldi.
“La disciplina del Superbonus ha richiesto la stipula di almeno due contratti: a) il contratto di appalto tra committente ed appaltatore; b) contratto di cessione tra committente/appaltatore (a seconda dei casi) e la Banca – spiega Studio Cataldi – Numerose sono state le cessioni dei crediti nei confronti delle Banche, le quali hanno inizialmente acquistato i crediti a condizioni estremamente vantaggiose. Dall’estate del 2022, però, a causa sia delle modifiche sempre più restrittive alla normativa del Superbonus sia dell’esaurimento del plafond fiscale da parte delle Banca si è andata a creare una vera e propria paralisi del meccanismo della cessione del credito. Ciò anche in considerazione del fatto che le Banche non hanno un obbligo di acquisto dei crediti maturati dagli interventi derivanti dai Bonus edilizi”.
“È opportuno chiedersi – essendo stato il meccanismo della cessione del credito fondamentale per l’applicazione pratica del Superbonus – quali siano le conseguenze sui contratti di appalto della scarsa e/o inesistente liquidità dei committenti o appaltatori” si legge nell’articolo in cui viene evidenziato che “l’assenza di liquidità da parte del committente o dell’appaltatore non determina in automatico la risoluzione del contratto di appalto, poiché quest’ultimo è del tutto distinto da quello relativo alla cessione del credito. In tale situazione, le parti potrebbero ipotizzare l’inserimento di una clausola che disciplini le conseguenze della mancanza di liquidità per iniziare e/o proseguire i lavori. Nel caso in cui il contratto di appalto fosse già in essere – al fine di evitare possibili contenziosi – potrebbe essere trovata una soluzione conciliativa tra le parti anche nell’ambito di un procedimento di mediazione”.
Ma “se tali strade non fossero percorribili, per il committente in forza dell’art. 1671 c.c. vi è la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto di appalto tenendo, però, indenne l’appaltatore: a) dalle spese sostenute (ossia gli acquisti effettuati per l’appalto); b) i lavori eseguiti; c) il mancato guadagno (ossia il determinato guadagno che si ipotizzava di poter ottenere dalla realizzazione delle opere appaltate)”.
Invece “per quanto riguarda l’appaltatore la situazione, in assenza di apposita clausola contrattuale o di accordo conciliativo, appare assai più complessa circa la possibilità di recesso per mancanza di liquidità. Infatti, per l’appaltatore non viene in soccorso alcuna norma specifica all’interno del nostro ordinamento giuridico. L’appaltatore potrebbe cercare di far valere l’esistenza di una condizione ‘inespressa’ che si dava per scontata al momento della conclusione del contratto, ossia la possibilità di cedere i crediti fiscali alla banca ed ottenere così la liquidità per effettuare i lavori appaltati”.
“Da queste brevi riflessioni sul tema si può ben comprendere che i rapporti tra committente/appaltatore/banche/fisco diventeranno sempre più complessi da affrontare con l’avvicinarsi delle scadenze di tali Bonus, soprattutto ove non siano state previste nei diversi contratti modalità di risoluzione bonaria delle questioni assai ‘spinose’ che si vanno dischiudendo all’orizzonte” conclude Studio Cataldi.