MANTOVA – Non un omicidio nato da un’esplosione improvvisa di violenza, ma un delitto maturato nei giorni precedenti e accompagnato da una serie di condotte che, lette nel loro insieme, dimostrano la premeditazione. È questa la conclusione a cui è arrivata la Corte d’Assise d’Appello di Brescia nel processo per l’omicidio di Yana Malaiko, uccisa il 20 gennaio 2023 a Castiglione delle Stiviere dall’ex compagno Dumitru Stratan.
Nelle 110 pagine di motivazioni, i giudici bresciani ricostruiscono la relazione tra i due, le ultime settimane prima del delitto, la notte dell’omicidio e tutto ciò che avvenne dopo. Una rilettura complessiva che ha portato a modificare su un punto decisivo la sentenza pronunciata il 6 marzo 2025 dalla Corte d’Assise di Mantova: in primo grado Stratan era stato condannato a 20 anni di reclusione, mentre il 22 aprile scorso la Corte d’Appello, accogliendo l’impugnazione della Procura, ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione e ha inflitto l’ergastolo.
Il primo tassello individuato dai giudici risale al 15 gennaio 2023, cinque giorni prima della morte di Yana. La giovane aveva ormai deciso di interrompere definitivamente la relazione con Stratan e stava frequentando Andrei Cojocaru. In quel contesto maturò la minaccia che la Corte considera particolarmente significativa: Stratan aveva fatto capire alla ex che, se avesse scoperto una sua relazione con un altro uomo conosciuto nell’ambiente comune, le conseguenze sarebbero state estreme. Per i giudici quella frase non rappresentò soltanto lo sfogo di un momento, ma una minaccia “condizionata” che trovò concreta realizzazione pochi giorni dopo. La Corte lega inoltre quell’atteggiamento alla percezione, da parte dell’imputato, di un’offesa al proprio onore e alla propria reputazione.
Un secondo elemento riguarda le telecamere del condominio. Nei giorni precedenti al delitto Stratan intervenne sugli apparati di videosorveglianza degli ascensori. La Corte non ritiene credibile che una delle telecamere fosse semplicemente caduta, come sostenuto dall’imputato, e valorizza anche gli accertamenti tecnici effettuati sul dispositivo. Secondo i giudici si trattò di un comportamento finalizzato a ridurre la possibilità che i suoi movimenti venissero registrati quando avrebbe dovuto successivamente trasportare il corpo di Yana fuori dall’edificio.
C’è poi il lungo andirivieni nell’androne del “Grattacielo Belvedere” tra la sera del 17 e la notte del 18 gennaio. Le immagini mostrano Stratan entrare e uscire più volte, soffermarsi davanti agli ascensori, osservare le scale e controllare ripetutamente la zona. Per la Corte erano veri e propri sopralluoghi, utili a verificare il percorso e le condizioni migliori per muoversi senza essere visto. Un comportamento che acquista significato alla luce di quanto avverrà due giorni dopo, quando il cadavere della giovane sarà portato fuori dal palazzo dentro una valigia.
Il 18 gennaio, inoltre, Stratan effettuò il reset del proprio telefono cellulare, riportandolo alle impostazioni di fabbrica. Da quel momento WhatsApp non risultava più installato. Anche questo passaggio, secondo la Corte, si inserisce nella sequenza preparatoria: il telefono non era soltanto un mezzo di comunicazione, ma custodiva conversazioni, immagini e tracce dei rapporti intrattenuti dall’imputato. Per i giudici l’operazione è coerente con la volontà di cancellare preventivamente una parte dei dati relativi a Yana.
Un ruolo centrale nella ricostruzione viene attribuito anche a Bulka, il cane al quale Yana era fortemente affezionata. Nei giorni in cui la giovane cercava di allontanarsi definitivamente dall’ex compagno, proprio il cagnolino diventò, secondo i giudici, il mezzo per mantenere un legame e convincerla a tornare. La Corte ritiene che Stratan sapesse perfettamente quanto Yana tenesse all’animale e che abbia sfruttato questa circostanza per farla rientrare nell’abitazione dove sarebbe stata uccisa.
Le motivazioni si soffermano poi sul comportamento tenuto da Stratan dopo il delitto. A fronte dell’agitazione mostrata nei giorni precedenti, dopo la morte della ragazza viene descritto come insolitamente tranquillo: esce dall’appartamento, fuma una sigaretta, torna nella zona notte e, nelle ore successive, viene visto al bar in atteggiamento normale. Particolare peso viene dato anche alla testimonianza dell’amico al quale avrebbe confessato: «Ho ammazzato Boni, ho fatto una cazzata». Per la Corte quella calma non dimostra da sola la premeditazione, ma assume valore se inserita nella serie degli altri elementi: sarebbe il comportamento di chi ha ormai portato a termine ciò che aveva deciso di fare.
Infine c’è la vanga trovata sull’auto utilizzata per trasportare il corpo. Anche questo oggetto, valutato insieme agli altri indizi, viene interpretato dai giudici come compatibile con un progetto precedente di occultamento del cadavere. La Mercedes rimase poi impantanata e la vanga venne utilizzata nel tentativo di liberarla, circostanza che avrebbe modificato il piano iniziale. La Corte osserva però che la sua presenza sul mezzo già prima di quelle operazioni rappresenta un ulteriore tassello della preparazione.
Nella sentenza ampio spazio è dedicato anche alle cause della morte e al confronto tra i consulenti. La Corte respinge la ricostruzione difensiva secondo cui parte delle lesioni avrebbe potuto derivare da una caduta o dal successivo trasporto del corpo. I giudici ritengono invece compatibili gli accertamenti autoptici con una violenta azione asfittica, attraverso soffocamento, strangolamento e compressione. Viene respinta anche la richiesta di rinnovare l’istruttoria sulla base del contenuto gastrico e della pasta che Yana avrebbe mangiato prima di morire: per la Corte quell’elemento non consentiva di fissare con precisione diversa l’orario del decesso.
È quindi soprattutto la lettura unitaria degli indizi a segnare la distanza rispetto alla decisione di primo grado. La minaccia, le telecamere, i sopralluoghi nell’androne, il reset del cellulare, il cane utilizzato per richiamare Yana, il comportamento successivo e la vanga: presi singolarmente, osservano i giudici, alcuni di questi elementi potrebbero prestarsi a interpretazioni diverse. Considerati insieme, invece, convergono verso «la medesima direzione» e descrivono, secondo la Corte, un delitto preparato prima che Yana rientrasse nell’appartamento. È su questa valutazione che poggia il riconoscimento della premeditazione e, con essa, la condanna all’ergastolo.

















