MANTOVA Il Tar accoglie la richiesta di sospensiva presentata da Progest relativamente ai provvedimenti dello Sportello Unico del Comune di Mantova circa l’ingiunzione a demolire le opere eseguite sulla facciata a nord e nel depuratore della cartiera di viale Poggio Reale. Un’ordinanza molto dettagliata quella del Tribunale Amministrativo di Brescia che chiarisce la competenza a decidere circa la sanabilità delle opere realizzate attenga alla conferenza di servizi della Provincia e che, in tale sede, si dovrà tenere oltretutto in considerazione
il parere positivo espresso dalla Soprintendenza nel 2017 non potendo considerarsi insanabili gli interventi coerenti con detto pronunciamento.
Dal dispositivo dell’ordinanza del Tar si evince quindi che l’attività produttiva nello stabilimento ex Burgo era stata autorizzata in ultima istanza dalla Provincia di Mantova attraverso autorizzazione d’impatto ambientale rilasciata nel 2017 e che i successivi ricorsi proposti contro tale provvedimento erano stati tutti respinti dallo stesso Tar bresciano. Per eseguire le opere di adeguamento del complesso produttivo, inoltre, la società ricorrente aveva chiesto all’ente di via Roma, il 17 agosto 2017, rilascio dell’autorizzazione paesistica presentendo in seguito anche distinte domande di rilascio del permesso a costruire, tra cui una attinente interventi di demolizione e nuova costruzione sulla facciata nord dello stabilimento. L’8 novembre di quello stesso anno la Soprintendenza si era espressa con parere favorevole al progetto.
Elemento questo che secondo i giudici risulterebbe determinante nella definizione della sanatoria paesaggistica, nonostante la mancata concessione da parte del Comune sia dell’autorizzazione paesistica sia dei permessi a costruire. In sostanza, in presenza di autorizzazione e parere vincolante della Soprintendenza, le opere realizzate senza acquisizione di autorizzazione paesistica comunale, purchè conformi al progetto visionato dallo stesso ente statale devono essere derubricati ad abusi paesistici formali e quindi non soggetti a divieti di sanatoria.
Per quanto attiene invece le opere in contrasto con i pronunciamenti della Soprintendenza nella conferenza di servizi dovrà essere stabilito se si tratti di modifiche con valore integrativo e marginale o al contrario di vere e proprie innovazioni non diluibili nel contesto. Accogliendo la domanda cautelare della ricorrente il Tar ha quindi rinviato per la sentenza di merito al 18 dicembre prossimo