Il lockdown è costato a Mantova un miliardo e 250 milioni. La Lombardia paga un conto di oltre 35 miliardi

Saranno decisi oggi i confini delle tre aree individuate dal nuovo dpcm ma è praticamente certo che Mantova, come il resto della Lombardia, sarà inserita nelle “zone rosse” tra le aree quindi del cosiddetto “livello 4 – rischio alto”. Nella provincia virgiliana dunque, a fianco dei provvedimenti anti-Covid di carattere nazionale si applicano alcune restrizioni aggiuntive. Il nuovo dpcm avrà valore dal 5 novembre al 3 dicembre. I divieti aggiuntivi validi nelle zone rosse così come quelli delle zone arancioni hanno validità di 15 giorni, salvo rinnovi. Ecco le prescrizioni per le “zone rosse” Divieto di ingresso e spostamento “È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati. Si potrà entrare e uscire e muoversi solo per “comprovate esigenze” quindi per ragioni di lavoro, di salute e di urgenza sempre giustificati con il modulo dell’autocertificazione. È sempre “consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Negozi e locali Sono chiusi i negozi ad eccezione di alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, lavanderie, pompe funebri e tutti i beni di prima necessità. Chiusi bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie tranne le consegne a domicilio, nonché fino alle 22,00 la ristorazione con asporto. Parrucchieri e barbieri aperti I parrucchieri e i barbieri resteranno aperti anche nelle aree rosse. La scuola Didattica esclusivamente a distanza ad eccezione delle scuole elementari e del primo anno delle scuole medie. Aperte anche nidi, micronidi e scuole materne. Rimane “la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori. Sport e attività motoria Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto. Sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È “consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro e attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale”. Ecco comunque il testo integrale dell’articolo 3 del dpcm relativo alle cosiddette “zone rosse” Art. 3 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione. 2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4. 3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto. 4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; d) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale; f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24; i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. 5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

MANTOVA – Il lock down della fase 1 alla provincia di Mantova è costato un miliardo e 250 milioni di euro. Questa infatti (1.259.916.288 euro) è la perdita di fatturato stimata per il territorio mantovano dall’analisi dell’osservatorio Covid Analysis, con una elaborazione basata sul peso delle diverse attivita’ economiche usando come fonte l’Istat.
Di questa cifra, quasi un miliardo deriva dal settore delle industrie (905.504.656 euro), mentre il restante dai servizi (354.411.633 euro).
Il dato viene stimato anche incrociando il numero di imprese che hanno chiuso nel periodo dal 22 marzo al 27 aprile.
Per la Lombardia si arriva a oltre 35 miliardi di mancato fatturato, di cui -16,291 miliardi dell’industria e – 19,430 per i servizi.
Per l’Italia la perdita ammonterebbe a oltre 130 miliardi di euro (65.180.594.696 euro per le industrie e 65.053.386.974 euro per i servizi).
In Lombardia le conseguenze più critiche si sono avute a Milano (15,737 miliardi di mancato fatturato, di cui ben 11,7 nei servizi), seguita da Brescia con 4,948 miliardi di mancato fatturato, di cui 3,327 nell’industria e 1,621 miliardi del mondo dei servizi. Quindi Monza e Brianza (2,9 miliardi di euro), Varese (2,1 miliardi). A Bergamo e provincia si sono persi 3 miliardi e 615 milioni di euro. Como (1,4 miliardi), Mantova (1,2 miliardi) come Lecco (1,2 miliardi), Cremona (973 milioni), Pavia (752 milioni), Sondrio (346 milioni) e Lodi (339 milioni)

 

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