Marmirolo, il Comune non può opporsi all’installazione dell’antenna Iliad. Il Tar: “è una componente del paesaggio”

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MARMIROLO – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, in attesa dell’udienza convocata per il 2 ottobre, ha accolto la domanda cautelare della compagnia Iliad contro il provvedimento di diniego del Comune di Marmirolo in merito all’installazione dell’antenna di telefonia mobile prevista in via Tagliamento su terreno privato.
Una relazione dettagliata sulle ultime comunicazioni del Tar, sopraggiunte agli uffici comunali qualche giorno fa, è avvenuta stamattina – venerdì 2 febbraio – durante la conferenza stampa presieduta dal Sindaco Paolo Galeotti e dalla responsabile dell’ufficio tecnico Elettra Saccardi.

Il Comune di Marmirolo, in ottobre, aveva negato l’autorizzazione all’installazione dell’antenna: la proposta di Iliad, riguardante un’antenna dell’altezza di 36 metri, aveva infatti sollevato le perplessità dell’amministrazione nel merito della posizione che aveva invitato la società a ridurne l’altezza.
Più nello specifico, era stata inoltrata la richiesta di abbassarne la collocazione a 18 metri, su parere della commissione del paesaggio. Secondo la commissione, infatti, l’impatto paesaggistico della struttura è stato definito non accettabile poiché rappresenta emergenza visibile da gran parte del territorio anche dagli ambiti paesaggisticamente più sensibili, con connotazioni fortemente negative e senza possibilità di mitigazione per le dimensioni e la collocazione scelta.

Tuttavia, il TAR ha accolto la domanda cautelare di Iliad, poichè agli enti comunali non è consentito incidere sulla localizzazione degli impianti di telefonia, se non in misura molto modesta, e comunque, non è consentito ai Comuni di incidere, anche in via indiretta o mediante ordinanze contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità: tutte materie che rimangono riservate allo Stato.

Inoltre, secondo il Tar la normativa nazionale tutela, di fatto, l’implementazione delle reti di comunicazioni di telefonia mobile e anche rispetto al tema paesaggistico sottolinea che gli impianti di telefonia mobile devono essere ritenuti come normale componente del paesaggio. Più dettagliatamente si specifica che “la mera visibilità del traliccio all’interno di un’area vasta deve essere considerata una componente normale del paesaggio secondo una fruizione moderna, che al profilo estetico abbina necessariamente quello funzionale, ossia la presenza di servizi indispensabili alla generalità delle persone per le attività quotidiane”.

“Ritengo sia doveroso spiegare alla cittadinanza quanto emerso negli ultimi giorni in seguito alla ricezione dell’ordinanza del TAR e, premettendo che, da parte nostra, non c’è nessun pregiudizio nei confronti dell’installazione delle antenne di telefonia mobile, in primis perché ce ne sono già diverse sul territorio comunale e poi perché siamo coscienti dell’utilità del servizio, mi sembra importante sottolineare che avevamo proposto alla società Iliad una soluzione diversa, ovvero l’installazione di un’antenna più bassa o in altra zona, meno impattante a livello paesaggistico e che tenesse conto del tessuto urbano circostante. Ma, da parte loro, non abbiamo ricevuto nessuna risposta di natura tecnica sul perché non sia possibile ridurre l’altezza dell’antenna” – commenta il Sindaco Paolo Galeotti.

La vicenda sarà esaminata nell’udienza del prossimo 2 ottobre, anche se, di fatto, visto quanto emerso dalle ultime disposizioni del Tar, Iliad potrebbe dare l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’opera.

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