Non solo condomini e proprietari d’immobili, ma anche enti attivi nell’edilizia “sociale”, comunità energetiche rinnovabili, inquilini e, a certe condizioni, anche professionisti e artigiani possono accedere al Superbonus 110%.
Per fare il punto su tutte le categorie incluse nella maxi detrazione l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un approfondimento sul suo organo ufficiale Fisco Oggi.
I soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale sono i condomìni e, come previsto dal comma 66 della legge di Bilancio 2021, le persone fisiche, a patto che i lavori e gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più soggetti, non rientrino nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
A questi due gruppi o categorie, infatti, si devono aggiungere gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, e tutti quegli enti istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing – modello di organizzazione e gestione dei pubblici servizi che le pubbliche amministrazioni adottano attraverso propri organismi, cioè senza ricorrere al libero mercato – e le cui finalità sociali sono le stesse degli Iacp. In particolare, in tali casi, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, espressamente adibiti a edilizia residenziale pubblica.
La detrazione spetta poi alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del Dlgs n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000.
Possibilità anche per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del Dlgs n. 242/1999, ma limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Quando si può usufruire del Superbonus
Ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, oppure, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal Dpr n. 445/2000. In particolare, i beneficiari devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, ad esempio usufrutto, uso, abitazione o superficie, o altrimenti detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Se prima dell’inizio dei lavori o contestualmente al pagamento delle spese il soggetto che li intraprende e avvia la procedura risulta non possedere alcun titolo idoneo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, il diritto alla detrazione viene meno, anche se si provvede ad una successiva regolarizzazione.
Familiari
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Tuir (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge n. 76/2016, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) cui vanno aggiunti anche i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76/2016, a condizione però che sostengano anch’essi le spese per la realizzazione dei lavori.
Al Superbonus possono accedere anche i conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori. Al riguardo, si ricorda che la detrazione non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).
Imprese e professionisti
La detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, nel caso in cui le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito privatistico e, dunque, diversi da quelli strumentali, alle attività di impresa o arti e professioni nonché dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della rispettiva attività e dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Sono esclusi dal Superbonus invece tutti quei soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, dato che in tal caso non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella no tax area o dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014, poiché il loro reddito, determinato forfettariamente è assoggettato a imposta sostitutiva).
Tali soggetti, tuttavia, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore o per la cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione.