Covid scuola, quarantena: le nuove regole

Scuola e quarantena, cambiano di nuovo le regole. La prima novità riguarda la “sorveglianza con testing” con un solo caso positivo: la quarantena per tutta la classe scatterebbe in presenza di tre casi positivi. “Già tra oggi e domani sarà approvato il nuovo protocollo della scuola. Obiettivo è limitare al minimo la didattica a distanza, questo protocollo prevede diversi casi, quarantena per classe scatta solo dopo 3 casi”, ha affermato ieri il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Nel frattempo il ministero della Salute ha ultimato la circolare con le indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da covid-19 in ambito scolastico. Il documento – elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità, dal ministero della Salute, dal ministero dell’Istruzione e dalle Regioni – contiene dunque una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da Sars-CoV-2, anche alla luce dell’aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di Sars-CoV-2 in comunità, al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico. Il documento verrà diramato, a stretto giro, agli Uffici Scolastici Regionali e alle istituzioni scolastiche mediante successiva nota di accompagnamento a firma congiunta.

Cosa succede con un solo caso positivo in classe

I compagni dello studente (o del docente) positivo devono fare il ‘Tampone 0’ (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico/DdP). Rientrano subito in classe se il risultato è negativo. Dopo, altri cinque fanno l’altro test. Per i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe dell’alunno positivo i casi sono due: se sono vaccinati fanno il test e restano a scuola, se non lo sono vanno in quarantena per 10 giorni anche se il primo test è negativo. Rientrano se il nuovo tampone dà il via libera. Per le altre classi non sono previsti provvedimenti, salvo disposizioni diverse della Asl.

Se in classe ci sono due casi

Se ci sono due casi gli alunni vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi proseguono la sorveglianza con i due test, a zero e cinque giorni (Tempo 5 -T5: ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Quelli non vaccinati invece vanno in quarantena 10 giorni anche se negativi al primo esame. Per i docenti si procede allo stesso modo (come già succedeva per un solo caso). Alle elementari e in prima media, frequentate da under 12, vanno tutti a casa 10 giorni.

Con tre casi scatta la Dad

Alunni e docenti che hanno svolto attività in presenza, dopo aver fatto il primo tampone, anche se negativo, vanno in quarantena. L’isolamento dura 7 giorni per i vaccinati e 10 per i non vaccinati.

La circolare

”Considerata la necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, si è ritenuta opportuna una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da Sars-CoV-2 anche alla luce dell’aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di Sars-CoV-2 in comunità – si legge nelle considerazioni generali – Sebbene la valutazione dello stato di contatto di caso Covid-19 sia di competenza del Dipartimento di Prevenzione (Ddp) e le relative azioni debbano essere intraprese dopo attenta valutazione dell’eventuale esposizione, le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico dovrebbero essere semplificate attraverso un sistema che preveda una serie di automatismi, nel rispetto della normativa vigente della privacy, gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico Covid-19, in stretta collaborazione con il Ddp”.

”Resta inteso che a tali automatismi potranno seguire eventuali azioni di sanità pubblica, specifiche e puntuali, in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal DdP, che rimane comunque incaricato della disposizione delle misure da intraprendere (inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici) – prosegue la circolare – Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o Asl, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione in accordo al presente documento per l’avvio delle misure previste dal presente protocollo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso Covid-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o all’esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l’isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP”.

”Poiché nel contesto scolastico è attualmente previsto l’utilizzo di mascherine, secondo le modalità previste dai protocolli di sicurezza vigenti, in combinazione con altre misure di prevenzione, una parte dei contatti in ambito scolastico potrà essere considerata a basso rischio, con l’introduzione di una strategia di ‘sorveglianza con testing’ specifica – si legge nel documento – Si ricorda che in base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 la quarantena non è prevista per i contatti definiti come a basso rischio eccetto che in presenza di variante Beta sospetta o confermata”.

Nelle indicazioni operative si riportano le indicazioni relative all’individuazione e alla gestione dei contatti di casi Covid-19, con le relative misure di sorveglianza con testing e quarantena, in ambito scolastico. ”Queste indicazioni sono applicabili nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale–Iefp) – si spiega nel documento – Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella classe/scuola”.

”In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico – si legge nella circolare – il referente scolastico Covid-19 (circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, secondo la procedura concordata con il Dipartimento di prevenzione, individua i possibili contatti scolastici del caso positivo” e “trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte preventivamente dal DdP in accordo al presente documento, da intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del Ddp. Qualora il Ddp non sia già intervenuto, il referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico segnala al Ddp la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica agli interessati le istruzioni standardizzate che sono state loro fornite”.

”I contatti individuati” dovranno “effettuare un test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa. La modalità di prescrizione di tali test seguirà l’organizzazione regionale – si sottolinea nel documento – Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test. a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il Mmg/pls e non si reca a scuola. Il referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici”.

”Il Ddp in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere e la relativa tempistica di rientro a scuola”, spiega ancora la circolare. ”I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del Ddp/ referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test”, si precisa nel documento.

”Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing – spiega la circolare – il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del Ddp. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico eventuali casi di positività. Relativamente al test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) qualora non venga effettuato il test”.

Il documento sottolinea che ”in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all’attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all’indagine epidemiologica. L’operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte). Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l’insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnante deve rispettare”.

”È opportuno – si precisa – che in ogni Asl siano identificati dei referenti per ogni scuola, i quali possano intervenire tempestivamente supportando il referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico e prioritizzando i test del T0. È altresì raccomandato che i DdP predispongano preventivamente le indicazioni standardizzate per la gestione dei contatti scolastici e la sorveglianza con testing e che le mettano a disposizione dei referenti scolastici Covid-19 e del Dirigenti Scolastici”.

”Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari – si legge nel documento – In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con Covid-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening)”.

”Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare”, si legge nella circolare.

Infine il documento ricorda che ”i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso Covid-19. In questo documento il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell’11 agosto 2021. Le indicazioni fornite trovano applicazione nella situazione epidemiologica attuale e andranno rivalutati in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica”.

(Adnkronos)