Tempo d’estate, tempo di vacanze. Ma come si maturano le ferie e come si calcolano? E qual è la durata? “Il numero di giorni di riposo che il lavoratore può prendere durante l’anno dipende da due fattori – spiega La Legge per Tutti – la maturazione e la durata che viene stabilita dal contratto nazionale di categoria o – in casi particolari – dalla legge”.
COME SI MATURANO – “La maturazione delle ferie avviene durante un periodo stabilito dalla legge, in costanza dell’effettiva prestazione lavorativa (compreso il patto di prova) o durante assenze che la normativa o i contratti di categoria equiparano al lavoro effettivo. Secondo la legge, il periodo di maturazione è di 12 mesi, in genere dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ma ci sono delle eccezioni – premette il portale di diritto – Una di queste, è l’ipotesi in cui il dipendente inizi o cessi il rapporto di lavoro ad anno già iniziato. In questo caso, si ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al servizio effettivamente prestato. Si tenga conto del fatto che il conteggio dei mesi e delle frazioni di mese lavorate vengono stabilite dai contratti collettivi. In generale, ogni mese di servizio dà diritto ad 1/12 del periodo annuale di ferie spettanti, mentre le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero”.
ESEMPI – Ad esempio: “Tizio viene assunto con contratto a termine dal 20 maggio al 10 settembre. Il suo contratto nazionale prevede un monte ferie annuo di 24 giorni e la maturazione di un mese intero nelle frazioni di mese che superano i 15 giorni. Tizio lavorerà tre mesi pieni (giugno, luglio e agosto). A maggio e a settembre, però, non raggiunge i 15 giorni che gli danno diritto a maturare le ferie. Significa che Tizio avrà diritto a 3/12 delle ferie annuali previste dal contratto, cioè 3/12 di 24 giorni. In conclusione, Tizio avrà sei giorni di ferie. Se al termine del contratto di lavoro Tizio non ha fatto i suoi giorni di ferie, il datore di lavoro gliele dovrà pagare. Viceversa, se ha fatto dei giorni non maturati, l’azienda provvederà alla trattenuta in busta paga”.
ASSENZE – “Altra eccezione alla regola generale sulla maturazione delle ferie – spiega La Legge per Tutti – è quella che riguarda le assenze dal lavoro. Quelle che non dipendono dalla volontà del lavoratore (ad esempio, i giorni festivi infrasettimanali che non prevedono la prestazione del dipendente) non intaccano il numero dei giorni di riposo spettante. Diverso il caso delle assenze per altri motivi. In particolare, e a titolo esemplificativo, incidono sulla maturazione delle ferie le assenze per: congedo parentale; sciopero; malattia del bambino; preavviso non lavorato; cassa integrazione a zero ore; cassa integrazione straordinaria (per le ore non lavorate); aspettativa sindacale per cariche elettive”.
“Non interrompono, invece, la maturazione delle ferie le assenze per: maternità; malattia; ferie; permessi per disabili e loro familiari; congedo matrimoniale; infortunio (limitatamente al periodo contrattuale di conservazione del posto di lavoro); cassa integrazione a orario ridotto con prestazione lavorativa per una sola parte della settimana; incarichi presso i seggi elettorali; periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione”.
CALCOLO – Il portale di diritto spiega che “la contrattazione collettiva (o, in mancanza, la prassi aziendale) individua le modalità di calcolo delle ferie maturate nei giorni di assenza. In mancanza di queste regole, il calcolo va effettuato seguendo i princìpi generali applicando la seguente formula: giorni di ferie spettanti × giorni di assenza / giorni lavorativi”.
DURATA – La durata minima delle ferie “prevista dalla legge è di 4 settimane per un anno di servizio, che equivalgono, nel caso di fruizione di un periodo feriale consecutivo, a 28 giorni di calendario. Le ferie possono essere espresse in settimane, giorni di calendario o giorni lavorativi. I contratti collettivi (nazionali, territoriali ed aziendali) possono stabilire una durata minima superiore ma non inferiore, i criteri di calcolo dei giorni (di calendario o lavorativi) o le regole da seguire in caso di concomitanza dei giorni festivi. Chi ha un contratto part-time verticale ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionato alla ridotta attività lavorativa”.
“Per le aziende che prevedono 6 giorni lavorativi alla settimana, la formula generale per calcolare le ferie spettanti nell’anno è: (giorni di ferie annuali contrattualmente previsti / 12 × numero di mesi in servizio) + eventuali ferie residue anni precedenti. Per le aziende che operano in regime di settimana corta (5 giorni lavorativi) occorre provvedere al riproporzionamento del periodo di ferie mediante il coefficiente 1,20. Facciamo un esempio. Il contratto nazionale del settore Terziario prevede la maturazione di 26 giorni lavorativi di ferie all’anno su settimane di 6 giorni. Nulla vieta, però, ad un’azienda di applicare la settimana corta di 5 giorni. Se il lavoratore chiede di fruire di: 2 settimane di ferie: si devono calcolare 12 giorni (e non 10); 2 giorni di ferie: gliene sono decurtati 2,4, dal momento che ogni giorno di ferie equivale ad 1,2 (6 : 5)” conclude La Legge per Tutti.