Aperto il bando per la formazione delle nuove liste di Giudici Popolari

MANTOVA – Entro il 31 luglio 2023 è possibile presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza per richiedere di essere iscritti nell’albo dei Giudici Popolari. “La Corte di Assise e la Corte di Assise di Appello – ha dichiarato il Presidente del Tribunale Enzo Rosina – sono la modalità con cui è attuato l’art. 102 della Costituzione che demanda alla legge la regolamentazione dei casi e delle forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. Le Corti di Assise sono convocate per giudicare dei fatti di reato più gravi, come i reati di omicidio aggravato, secondo le regole procedurali e probatorie previste dal codice di procedura penale. Costituiscono, pertanto, la massima espressione di quella formula “in nome del popolo italiano” che i giudici pronunciano all’atto di leggere in aula il dispositivo di sentenza e che figura nell’intestazione delle sentenze stesse”.
“Si tratta di una grande occasione per i cittadini che vogliono partecipare attivamente all’amministrazione della Giustizia – ha aggiunto l’assessore comunale Iacopo Rebecchi-. Servono energie nuove che abbiamo voglia di un’esperienza civica che potrà essere molto gratificante. I Giudici Popolari possono contribuire ad andare oltre al formalismo giuridico del mondo giudiziario per dare un impulso rinnovatore e adeguatore della legge alla coscienza giuridica del popolo in continuo mutamento”.

LA FUNZIONE
Il Giudice Popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello.
Per ogni Corte d’assise e Corte d’Assise d’Appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i Giudici Popolari supplenti.
La Corte di Assise è composta: da un magistrato del distretto scelto tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede, da un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale e da sei Giudici Popolari.
La Corte di Assise di Appello invece, è composta: da un magistrato con funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello, da un magistrato della Corte di Appello e da sei Giudici Popolari.
Su ogni questione, dalla colpevolezza alla determinazione della pena, il collegio vota e ogni voto vale uno. Si parte con il voto del Giudice Popolare più giovane, per evitare che venga influenzato dagli altri, e si finisce con il voto del giudice togato più anziano. Se non c’è unanimità tra i giudici, il codice dice che va applicata la pena favor rei, cioè quella che favorisce di più la persona imputata. Una volta che il collegio ha deciso, esprime quello che in gergo tecnico si chiama dispositivo, cioè la parte della sentenza che stabilisce il verdetto e la pena. Il compito di motivare la sentenza viene invece affidato a uno dei giudici togati, il cosiddetto giudice relatore.

I REQUISITI
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del Comune in cui risiede deve avere i seguenti requisiti:
* cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
* buona condotta morale;
* età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
* titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo;
* per i giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
Non possono fare il Giudice Popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

LA PROCEDURA DI NOMINA
Ogni due anni (anno dispari) i Sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari.
* della Corte di Assise
* della Corte di Assise di Appello
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti. Il Sindaco trasmette quindi gli elenchi al Presidente del Tribunale competente per territorio. Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e compone:
* l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di Giudice Popolare nelle Corti di Assise;
* l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di Giudice Popolare nelle Corti di Assise doi Appello
Tutti gli iscritti nelle liste generali dei Giudici Popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo. Ogni tre mesi la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi. La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo. Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’Assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio. I Giudici Popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l’Ufficio è prestato fuori del Comune di residenza.
Data l’obbligatorietà dell’Ufficio di Giudice Popolare tale incarico è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive. Il datore di lavoro è obbligato a concedere un permesso per l’assolvimento dell’ufficio stesso, previa domanda presentata dal dipendente, che può scegliere tra l’aspettativa non retribuita, con oneri previdenziali a carico degli enti erogatori, e la fruizione di permessi ad hoc retribuiti.

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