MANTOVA – La legge della Lombardia che impone come requisito per ottenere la casa popolare i 5 anni di residenza nella regione è stata dichiarata incostituzionale.
Questo requisito infatti non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico che è quello di garantire un alloggio alle fasce più bisognose.
Sulla bocciatura della legge da parte della Corte Costituzionale arrivata nei giorni scorsi sono il segretario generale della Cisl Asse del Po Dino Perboni nonchè Franco Mosetti e Attilio Scalari della segreteria Sicet Asse del Po a intervenire con una nota in cui si legge: ” Nelle sue motivazioni la Corte, conferma integralmente le argomentazioni che Cisl e Sicet da sempre sostengono pubblicamente e in ogni incontro con la Regione sui temi dell’assegnazione delle case popolari, affermando in modo chiaro che il requisito della residenza quinquennale “non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione, che è quella di soddisfare l’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno” e che la norma regionale “contrasta sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza perché produce un’irragionevole disparità di trattamento a danno di chi non ne sia in possesso, sia con il principio di eguaglianza sostanziale perché contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica”.
La conseguenze pratiche derivanti dall’applicazione di questa sentenza, poiché, come tutti i pronunciamenti di illegittimità costituzionale, essa agisce retroattivamente annullando la norma regionale impugnata.
Inoltre, è chiaro che i nuovi bandi non potranno più prevedere il requisito di accesso dei 5 anni di residenza o attività lavorativa sul territorio lombardo, si pone un problema rilevante, sia di legittimità sia di opportunità sociale, sulla gestione dei bandi già chiusi per i quali i Comuni stanno procedendo alla verifica dei requisiti e all’assegnazione degli alloggi.
Pertanto i Comuni dovranno reinserire, attraverso la piattaforma informativa regionale, tutti i richiedenti eventualmente preventivamente esclusi a seguito della mancanza del requisito della residenza e/o attività lavorativa quinquennale, e la stessa Aler dovrà adoperarsi per ottemperare alla sentenza”.