Il Tribunale Distrettuale di Brescia, nei giorni scorsi, ha decretato l’applicazione della Misura di Prevenzione Personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per 3 anni tre, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, nei confronti di Davide Gaspari, 43enne di Viadana, pluripregiudicato ed indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso e per altri reati di rilevante gravità.
La Sorveglianza Speciale nei confronti dell’uomo era stata richiesta al competente Tribunale di Brescia dal Questore Mantova Paolo Sartori il quale già nel novembre del 2018 aveva emesso nei confronti di costui un’altra misura di Prevenzione prevista dal Codice delle Leggi Antimafia, quella dell’Avviso Orale, intimandogli di cambiare condotta di vita e di dedicarsi ad attività lavorative stabili e lecite: “invito” che il soggetto non aveva ritenuto di accogliere.
Proprio per questo motivo, il Questore ha quindi deciso di richiedere nei suoi confronti l’applicazione della Sorveglianza Speciale, anche in considerazione del fatto che D. G. non ha mai, sostanzialmente, avuto una stabile occupazione lavorativa, il che ha fatto ritenere che costui tragga i maggiori proventi per il proprio sostentamento e per quello familiare esclusivamente dalla effettuazione delle citate attività illecite.
Nel giugno 2019, Gaspari. era finito agli arresti domiciliari in esecuzione dell’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal G. I. P. del Tribunale di Bologna, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia felsinea, nell’ambito della “Operazione Grimilde” per il reato di “associazione a delinquere di tipo mafioso” e per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, poiché insieme ad altri soggetti – alcuni appartenenti alla consorteria della ‘ndrangheta della famiglia Grande Aracri – aveva reclutato mano d’opera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.
La Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza comporta tutta una serie di restrizioni a carico del sorvegliato, tra le quali:
- Divieto di allontanarsi dal territorio del Comune senza l’autorizzazione della Autorità giudiziaria;
- Nel termine di 6 mesi, di trovare un lavoro;
- Di stabilire la propria abitazione e di farla conoscere all’Autorità di Pubblica Sicurezza, e di non allontanarsene senza preventivo avviso alla predetta Autorità;
- Di non rincasare la sera più tardi delle ore 22.00 e di non uscire la mattina prima delle ore 6 senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’Autorità di Pubblica Sicurezza;
- Di vivere onestamente e di rispettare le leggi;
- Di non detenere e portare armi, e di non partecipare a pubbliche riunioni;
- Di non frequentare esercizi pubblici e locali di pubblico spettacolo;
- Di non associarsi abitualmente a pregiudicati ed a persone sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza;
- Di presentarsi all’Autorità di Pubblica Sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati e ad ogni chiamata di essa.
Nel caso in cui D. G. dovesse violare anche una sola delle prescrizioni sopra menzionate, per costui si riaprirebbero immediatamente le porte del carcere.