(Adnkronos) – Dalle norme anti-maranza all’abolizione del risarcimento del danno a carico di chi viene condannato per eccesso di legittima difesa, misura ispirata al caso del gioielliere Mario Roggero, che il 28 aprile 2021 sparando uccise i rapinatori, ritrovandosi una richiesta di 3,3 milioni di euro da parte dei loro familiari. Sono alcune delle novità approvate oggi dal Consiglio dei ministri, contenute nel ddl ‘Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del ministero dell’Interno’, che di fatto andranno a integrare il ddl approvato nel pacchetto sicurezza il 5 febbraio 2026.
La prima norma anti-maranza consiste nel divieto di aggregazione (Modifica all’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 del codice antimafia con l’introduzione di un nuovo comma 5-bis) prevedendo una nuova ipotesi di avviso orale del questore con la quale si dispone appunto anche tale divieto. La misura è volta a potenziare gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine per arginare e contrastare la proliferazione degli episodi di violenza e di vandalismo da parte di bande giovanili e le correlate manifestazioni di degrado urbano e disagio sociale, che costituiscono una grave minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.
La seconda riguarda invece l’estensione dell’applicazione del fermo preventivo anche ai minorenni: la misura introduce modifiche all’articolo 11-bis del dl 59/1978, recentemente novellato dall’articolo 7, comma 2, del dl 23/2026 (cosiddetto decreto sicurezza 2026), estendendo appunto il fermo di prevenzione ai soggetti, anche minori di 18 anni, rispetto ai quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone (ad esempio, luoghi della movida), sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica in relazione a circostanze di tempo, di luogo e di elementi di fatto (ad esempio, possesso di armi o oggetti atti ad offendere, uso di caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, nonché segnalazioni per reati in materia di stupefacenti). Secondo quanto ha precisato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, durante la conferenza stampa al termine del Cdm, il fermo preventivo potrà essere applicato da tutti gli agenti di pubblica sicurezza impegnati nei servizi di ordine pubblico, compresi gli agenti della Polizia locale quando siano specificamente impiegati in tali attività.
Tra le norme c’è poi una modifica al codice penale in materia di danneggiamento e al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza: la proposta è volta a colpire la proliferazione di atti violenti, intimidatori, di vandalismo e di molestie nei luoghi pubblici e aperti al pubblico con l’introduzione di una ipotesi aggravata all’interno dell’articolo 635 del codice penale (danneggiamento), funzionale a punire con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro, le condotte di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo (distruzione, dispersione, deterioramento di cose mobili o immobili altrui con o senza violenza fisica/minacce nei confronti della persona) commesse da 5 o più persone (articolo 4, comma 1). Di conseguenza si introduce la possibilità per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di procedere all’arresto facoltativo in flagranza dei responsabili delle condotte delittuose in parola e l’estensione dell’applicabilità dell’istituto dell’arresto differito anche alla nuova ipotesi aggravata di danneggiamento (articolo 4, comma 2).
Il testo ritocca anche il codice civile: in particolare con l’articolo 7 viene escluso il risarcimento del danno se il fatto si verifica in occasione del compimento da parte del danneggiato di uno dei reati di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 624-bis (furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari), 628 (rapina), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale. Infine con il provvedimento si introduce la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali nei confronti di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni. La proposta mira a estendere il novero delle circostanze aggravanti del reato di lesioni personali “lievi o lievissime” per le quali è prevista la procedibilità d’ufficio, includendovi anche l’ipotesi delle lesioni personali nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza “nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni”.
















